Codice Civile art. 1082 - Forma della bocca e dell'edificio derivatore.Forma della bocca e dell'edificio derivatore. [I]. Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti. [II]. Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque. [III]. In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata dall'autorità giudiziaria. InquadramentoAd ulteriore precisazione sul versante contenutistico, la norma in commento dispone che, qualora, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, sia stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti. Qualora, poi, la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque. Si precisa, infine, che, in mancanza di titolo o di possesso, la forma viene determinata dall'autorità giudiziaria. Si tratta, dunque, di una disposizione a carattere eccezionale, in quanto stabilisce la prevalenza di un elemento formale (forma della bocca e dell'edificio derivatore) su di uno sostanziale (flusso dell'acqua); la finalità è quella di evitare conflitti, precludendo l'indagine sulla rispondenza tra scopo prestabilito (quantità d'acqua) e mezzo impiegato (bocca), anche se l'acqua scorre in quantità maggiore o minore. Ad avviso della dottrina, la norma de qua non si applica: a) se uno degli elementi della bocca di presa non è stato determinato, sicché le parti possono chiedere la modificazione della bocca o dell'edificio derivatore; b) se la deficienza o l'eccedenza dell'acqua sia dovuta a variazioni del corso delle acque o del canale dispensatore. Le possibili variazioni, che influiscono sull'immissione dell'acqua nel sistema di presa, possono riguardare la profondità o la larghezza del canale, l'aumento della massa o della velocità dell'acqua. Per variazione deve intendersi un effettivo mutamento dello status quo ante, non del tutto accidentale o transitorio, ma che presenti un certo carattere di permanenza (Grosso — Deiana, 1855; contra, Branca, in Comm. S.B. 1979, 514). Comunque, in presenza di un'accertata variazione del rapporto di causalità tra la modificazione intervenuta e l'eccedenza o deficienza dell'acqua, la forma della bocca e dell'edificio derivatore va ricostruita in modo che ne derivi la quantità d'acqua originariamente stabilita, anche se in precedenza la bocca ha fornito una quantità diversa. BibliografiaBiondi, Le servitù, Milano 1967; Caruso - Spanò, Le servitù prediali, Milano 2013; De Tilla, Servitù prediali, in Enc. dir., XIV, Milano, 2007; Gallucci, Servitù prediali: natura, funzione e contenuto del diritto, in Il Civilista, 2010, n. 3, 79; Grosso - Deiana, Le servitù prediali, Torino, 1963; Musolino, Servitù prediali: l'estinzione per rinunzia, in Riv. not. 2013, 368; Terzago G. - Terzago P., Le servitù prediali - Volontarie - Coattive - Pubbliche - Costituzione - Esercizio - Estinzione - Tutela - Le singole servitù, Milano, 2007; Vitucci, Servitù prediali, in Dig. civ., XVIII, Torino 1998; Zaccheo, La tutela possessoria della servitù, in Giust. civ. 1982, II, 215. |