Codice Civile art. 1088 - Variazione del turno tra gli utenti.

Alberto Celeste

Variazione del turno tra gli utenti.

[I]. Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.

Inquadramento

In relazione al turno contemplato dalla disposizione precedente, la norma in commento aggiunge che gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri. La disposizione in esame consente agli utenti di una distribuzione turnaria di variare o permutare tra loro il turno, mutando così l'ordine di utilizzazione delle acque, senza che gli altri titolari della servitù abbiano a dolersene. Trattasi di una norma eccezionale rispetto alla previsione dell'art. 1076, che riconnette l'effetto estintivo della servitù ad un suo esercizio non conforme al titolo od al possesso. La norma de qua è dettata, per ragioni di opportunità ed equità, al fine di venire incontro alle esigenze dei vari fruitori dell'acqua essendo in linea di principio indifferente, tanto per il proprietario del fondo servente quanto per gli altri utenti, che la derivazione avvenga prima a vantaggio dell'uno o dell'altro dei titolari della servitù.

Dunque, la facoltà di variazione dei turni riconosciuta dalla norma in esame incontra dei limiti a tutela del titolare del fondo servente e degli utenti della distribuzione turnaria. Sotto il primo profilo, si è ritenuta illegittima, secondo il disposto dell'art. 1065, la variazione di turno che comporti l'adduzione delle acque in un fondo dominante diverso da quello originariamente previsto, senza il consenso del proprietario del fondo servente. Così come non è permessa una variazione che implichi la modifica dell'arco temporale di prelievo dell'acqua dal fondo servente, senza il consenso del proprietario di quest'ultimo: pertanto, se si tratta di presa diurna non può tramutarsi in forza dell'accordo degli utenti in notturna (Branca, in Comm. S.B. 1979, 532). Comunque, la variazione o la permuta del turno non possono recare pregiudizio agli utenti della distribuzione turnaria. In conseguenza, sarà senz'altro illegittima una modifica dalla quale derivi l'ampliamento del turno di un utente a danno di un altro, in quanto non resterebbe immutata la durata complessiva dell'esercizio di ciascuna servitù.

Bibliografia

Biondi, Le servitù, Milano 1967; Caruso - Spanò, Le servitù prediali, Milano 2013; De Tilla, Servitù prediali, in Enc. dir., XIV, Milano, 2007; Gallucci, Servitù prediali: natura, funzione e contenuto del diritto, in Il Civilista, 2010, n. 3, 79; Grosso - Deiana, Le servitù prediali, Torino, 1963; Musolino, Servitù prediali: l'estinzione per rinunzia, in Riv. not. 2013, 368; Terzago G. - Terzago P., Le servitù prediali - Volontarie - Coattive - Pubbliche - Costituzione - Esercizio - Estinzione - Tutela - Le singole servitù, Milano, 2007; Vitucci, Servitù prediali, in Dig. civ., XVIII, Torino 1998; Zaccheo, La tutela possessoria della servitù, in Giust. civ. 1982, II, 215.

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