Codice Civile art. 1089 - Acqua impiegata come forza motrice.Acqua impiegata come forza motrice. [I]. Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno. InquadramentoIn ordine all'espletamento concreto della servitù de qua, la norma in commento dispone che colui che ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno. Per ribocco si intende l'arresto delle acque con uno sbarramento, tolto il quale le stesse, non più costrette, cadono in avanti con maggiore forza di quella normale. Il divieto in parola è assoluto e perentorio ed è attuabile in modo automatico per il solo fatto che l'utente impedisce o rallenta, oppure tenta di impedire o di rallentare il corso. La ratio della norma consiste nell'evitare il disordine nel flusso delle acque e gli eventuali danni derivanti dal ribocco e dal ristagno. La norma comprende, dunque, la facoltà per le parti di prevedere, con espressa disposizione del titolo, a vantaggio di uno o più utenti della distribuzione turnaria, il diritto di impedire o rallentare il corso dell'acqua al fine di provocarne il ribocco o il ristagno, derogando così al divieto in parola. Pur in mancanza di un'espressa previsione, in base ai principi generali, si ritiene ammissibile l'acquisto di tale diritto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (per tutti, Grosso — Deiana, 1861). L'esclusivo riferimento al titolo, contenuto nella norma de qua, viene unanimemente considerato dalla dottrina come una conferma del carattere dispositivo e suppletivo della disposizione, piuttosto che nel senso di limitare la possibilità dell'acquisto del diritto per usucapione. Il diritto in parola si può, quindi, conseguire o nel momento stesso in cui si costituisce la presa d'acqua, cioè dopo un ventennio di esercizio, oppure, in presenza del titolo, dopo un decennio, secondo il disposto dell'art. 1159. Nel caso di acquisto per usucapione decennale, parte della dottrina (Branca, in Comm. S.B. 1979, 534) ritiene necessario, per l'acquisto del diritto, che il ribocco o il ristagno sia ottenuto tramite il compimento di opere visibili e permanenti. BibliografiaBiondi, Le servitù, Milano 1967; Caruso - Spanò, Le servitù prediali, Milano 2013; De Tilla, Servitù prediali, in Enc. dir., XIV, Milano, 2007; Gallucci, Servitù prediali: natura, funzione e contenuto del diritto, in Il Civilista, 2010, n. 3, 79; Grosso - Deiana, Le servitù prediali, Torino, 1963; Musolino, Servitù prediali: l'estinzione per rinunzia, in Riv. not. 2013, 368; Terzago G. - Terzago P., Le servitù prediali - Volontarie - Coattive - Pubbliche - Costituzione - Esercizio - Estinzione - Tutela - Le singole servitù, Milano, 2007; Vitucci, Servitù prediali, in Dig. civ., XVIII, Torino 1998; Zaccheo, La tutela possessoria della servitù, in Giust. civ. 1982, II, 215. |