Codice Civile art. 1093 - Riduzione della servitù.Riduzione della servitù. [I]. Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante. InquadramentoChiude la sezione I, dedicata alla servitù di presa o di derivazione d'acqua la norma in commento, la quale stabilisce che, qualora la servitù conferisce il diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifichi una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo, precisando che, in questo caso, è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante. Tale previsione, introdotta per la prima volta nel codice vigente, costituisce una deroga al principio generale dell'assoluta immutabilità della servitù sancito dall'art. 1065. La dottrina maggioritaria individua il fondamento della disposizione nella combinazione dei principi di sopravvenienza, previsto in materia di contratti ad esecuzione periodica o continuata e di collaborazione fondiaria, che informa di sé la disciplina dei rapporti tra proprietari di fondi finitimi (Biondi, 937). Nelle situazioni considerate dalla norma, infatti, il titolare del fondo servente non può più utilizzare l'acqua per le esigenze del proprio fondo in ragione di fatti sopravvenuti ed imprevedibili. In tali circostanze assolutamente eccezionali, nelle quali si ha una modifica radicale delle iniziali condizioni di concessione della servitù, il principio di collaborazione fondiaria impone la riduzione del diritto di servitù spettante al titolare del fondo dominante. Si registra, però, un contrasto circa l'àmbito di applicazione oggettivo della norma: alcuni autori ritengono la norma applicabile soltanto alle servitù di presa d'acqua (Grosso — Deiana, 1863), laddove altri sostengono, invece, l'estensibilità della disciplina in commento ad ogni servitù il cui contenuto consista nel godimento di frutti o prodotti del fondo servente (Branca, in Comm. S.B. 1979, 554). BibliografiaBiondi, Le servitù, Milano 1967; Caruso - Spanò, Le servitù prediali, Milano 2013; De Tilla, Servitù prediali, in Enc. dir., XIV, Milano, 2007; Gallucci, Servitù prediali: natura, funzione e contenuto del diritto, in Il Civilista, 2010, n. 3, 79; Grosso - Deiana, Le servitù prediali, Torino, 1963; Musolino, Servitù prediali: l'estinzione per rinunzia, in Riv. not. 2013, 368; Terzago G. - Terzago P., Le servitù prediali - Volontarie - Coattive - Pubbliche - Costituzione - Esercizio - Estinzione - Tutela - Le singole servitù, Milano, 2007; Vitucci, Servitù prediali, in Dig. civ., XVIII, Torino 1998; Zaccheo, La tutela possessoria della servitù, in Giust. civ. 1982, II, 215. |