Codice Civile art. 1098 - Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua.

Alberto Celeste

Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua.

[I]. Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi di acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante [1069].

Inquadramento

Sul versante degli obblighi che connotano la servitù de qua, la norma in commento prescrive che il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi di acqua non possa deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante. In tal modo, la norma de qua offre la soluzione per quelle situazioni incerte che possono insorgere a seguito dell'introduzione di acque di provenienza diversa sul fondo tenuto alla restituzione delle rimanenze. Poiché sarebbe assai arduo, per il proprietario del fondo servente, separare gli scoli e le eccedenze di acque scaturenti da fonti diverse (diverso corpo), il legislatore codicistico disciplina in modo univoco la materia, obbligando il concessionario a far calare nel fondo dominante tutti gli avanzi o gli scoli che naturalmente si formano per l'uso dell'acqua, indipendentemente dalla circostanza che sia aumentato il loro volume in seguito all'afflusso di un maggior quantitativo di acqua viva, scaturente dalla fonte del concedente o da altra fonte.

Ad avviso della dottrina, ricadono nell'àmbito di applicazione della presente norma sia la servitù di restituzione degli avanzi d'acqua, sia la servitù attiva degli scoli (Cecchetti, Scolo delle acque, in Enc. dir., XLI, Milano 1989, 758). Inoltre, la norma trova applicazione tutte le volte in cui la maggior quantità d'acqua o l'acqua sorgente da una nuova fonte — quale che sia l'origine e la natura delle acque immesse nel fondo servente — si confonde con gli scoli o con gli avanzi (in modo tale che non sia possibile procedere alla separazione), ma non quando la stessa conserva la propria autonomia, come avviene, ad esempio, quando l'acqua proveniente da una nuova fonte viene utilizzata in una zona del fondo diversa da quella i cui rifiuti o le eccedenze il proprietario era tenuto a restituire (Branca, in Comm. S. B., 1979, 588). Parimenti, la norma in commento non trova applicazione quando si dimostri che, senza l'immissione di nuove acque, non si sarebbe formato nessuno scolo od avanzo: in questo caso, la deviazione sarà permessa nella totalità, stante il riferimento della norma alla deviazione parziale. In senso contrario, alcuni autori (Grosso-Deiana, 1878) ritengono che la ratio legis valga anche per il caso in cui senza l'immissione di una maggiore quantità d'acqua non si sarebbe formato alcuno scolo. Distinta è, infine, l'ipotesi in cui l'acqua, originata da una fonte diversa, sia immessa nel fondo per concessione di un terzo, al quale sia dovuta a sua volta la restituzione degli avanzi; in tale ipotesi, ove i residui delle due diverse utilizzazioni si confondano, resta applicabile la norma in esame e, quindi, l'eventuale conflitto fra i due titolari del diritto alla restituzione andrebbe risolto attribuendo gli scoli o gli avanzi a chi abbia acquistato per primo il relativo diritto (Azzaro, Scoli e avanzi d'acqua, in Dig. civ., XVIII, Torino 1998, 186).

Bibliografia

Biondi, Le servitù, Milano 1967; Caruso - Spanò, Le servitù prediali, Milano 2013; De Tilla, Servitù prediali, in Enc. dir., XIV, Milano, 2007; Gallucci, Servitù prediali: natura, funzione e contenuto del diritto, in Il Civilista, 2010, n. 3, 79; Grosso - Deiana, Le servitù prediali, Torino, 1963; Musolino, Servitù prediali: l'estinzione per rinunzia, in Riv. not. 2013, 368; Terzago G. - Terzago P., Le servitù prediali - Volontarie - Coattive - Pubbliche - Costituzione - Esercizio - Estinzione - Tutela - Le singole servitù, Milano, 2007; Vitucci, Servitù prediali, in Dig. civ., XVIII, Torino 1998; Zaccheo, La tutela possessoria della servitù, in Giust. civ. 1982, II, 215.

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