Codice Civile art. 1213 - Ritiro del deposito.

Cesare Trapuzzano

Ritiro del deposito.

[I]. Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.

[II]. Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito [2878].

Inquadramento

In base alla natura che si attribuisce al deposito, il relativo ritiro, prima della sua cristallizzazione in ragione dell'accettazione del creditore o del passaggio in giudicato della pronunzia di convalida, è inteso rispettivamente come revoca dell'accollo (Falzea, 338) ovvero come revoca della stipulazione a favore del terzo ai sensi dell'art. 1411, comma 3 (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 231) ovvero come semplice richiesta di restituzione dell'oggetto del contratto di deposito ex art. 1771 (Natoli-Bigliazzi Geri, 180). Il ritiro si concreta in una manifestazione di volontà del debitore di riprendere la cosa depositata, anche senza chiedere al depositario la restituzione. Essa può essere espressa, e in tal caso si attua mediante dichiarazione indirizzata al depositario e al creditore, o tacita, e in tal caso si realizza mediante atto di disposizione del diritto alla restituzione della cosa depositata (Falzea, 339). Nel caso in cui il deposito liberatorio sia stato compiuto da un terzo, il potere di revoca spetta all'autore del deposito (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 231).

Secondo la giurisprudenza, la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore il libretto al portatore in cui l'importo dovuto è stato depositato, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, comma 1, valendo come ritiro dello stesso (Cass. n. 3248/2012).

Gli effetti

Il ritiro fa cessare gli effetti del deposito, ossia l'exceptio depositi e la potenziale idoneità a liberare il debitore. Di contro, non viene meno l'efficacia dell'offerta e, all'esito del ritiro, il debitore può effettuare un nuovo deposito (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 232). Se prima del ritiro il creditore abbia chiesto il pagamento e il debitore gli abbia opposto l'eccezione di deposito, quest'ultimo, a seguito del ritiro, si verrà a trovare in mora solvendi (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 232).

Un arresto di legittimità ha ritenuto che la corresponsione dell'indennità di avviamento, di cui all'art. 34 l. n. 392/1978, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva di rilascio di immobile adibito ad uso diverso e, pertanto, l'avvenuta offerta di tale indennità rende procedibile l'esecuzione del provvedimento di rilascio. Ne consegue che il ritiro da parte del locatore, successivamente all'esecuzione coattiva del rilascio dell'immobile, della somma offerta, rifiutata dal conduttore e depositata a disposizione di questi, non é idoneo a rendere insussistente la pretesa esecutiva al momento della proposizione dell'opposizione all'esecuzione (Cass. n. 18899/2009).

Il consenso del creditore al ritiro tardivo

Per effetto dell'accettazione o della convalida del deposito, l'obbligazione si estingue, con la conseguenza che il ritiro del deposito dopo tale momento esige il consenso del creditore. Secondo alcuni,il ritiro importa la reviviscenza dell'obbligazione originaria, con l'unica limitazione della perdita delle garanzie e dell'impossibilità di rivolgersi al condebitore solidale (Natoli-Bigliazzi Geri, 196); in base ad altro orientamento, con l'accordo per il ritiro della cosa depositata trova genesi una nuova obbligazione, alla quale non sono più riferibili le garanzie del precedente rapporto (Cattaneo, in Comm. S.B., 1988, 233). Tuttavia, tale nascita non è automatica. Infatti, ove si tratti di una somma di denaro a suo tempo data a titolo di mutuo, il consenso al ritiro del deposito della somma da restituire, prestato dal creditore mutuante, può essere giustificato dall'intenzione di compiere una donazione in favore del debitore mutuatario.

Bibliografia

Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano 1997; Bigliazzi Geri, voce Mora del creditore, in Enc. giur., Milano, 1990; Ghera-Liso, voce Mora del creditore (dir. lav.), in Enc. dir., Milano 1979; Giacobbe, voce Mora del creditore (dir. civ.), in Enc. dir., Milano, 1976; Falzea, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947; Natoli-Bigliazzi Geri, Mora accipiendi e mora debendi, Milano, 1975.

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