Codice Civile art. 1257 - Smarrimento di cosa determinata.

Cesare Trapuzzano

Smarrimento di cosa determinata.

[I]. La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

[II]. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Inquadramento

Si realizza il presupposto dell'impossibilità della prestazione avente ad oggetto una cosa determinata anche qualora si verifichi il suo smarrimento benché non sia possibile dimostrarne il definitivo perimento. La disposizione equipara lo smarrimento di cosa determinata all'impossibilità sopravvenuta, estendendo l'ambito di applicazione della relativa disciplina a siffatta ipotesi di impossibilità soggettiva (Perlingieri, in Comm. S. B., 1988, 515; Giorgianni, 211; Cottino, 33). In senso contrario si sostiene la natura non eccezionale della disposizione poiché l'incertezza sull'esistenza della cosa equivale ad un'ipotesi di impossibilità oggettiva della prestazione (Osti, 295). Sicché sarebbe accolta una nozione relativa di impossibilità (Mengoni, 287). Ulteriore impostazione afferma che la norma opera un'equiparazione di un'ipotesi di difficoltà all'impossibilità (Natoli, in Tr. C. M., 1984, 72).

La disciplina dello smarrimento

Lo smarrimento non deve essere imputabile al debitore, ossia deve realizzarsi nonostante il debitore si sia attenuto al parametro della diligenza in concreto dovuta, che dovrà essere commisurata al titolo del rapporto. All'impossibilità per smarrimento è equiparata l'impossibilità derivante da furto, previa dimostrazione di aver adottato le cautele atte a prevenirlo, l'estorsione o la ritenzione per vim (Perlingieri, in Comm. S. B., 1988, 514). La disposizione trova applicazione sia quando si ignori l'esistenza della cosa sia quando vi sia incertezza circa la sorte della cosa e sia impossibile provarne il perimento, essendo irrilevante che in astratto vi siano terzi a conoscenza del luogo in cui sia l'oggetto o che addirittura possano legittimamente disporne (Perlingieri, in Comm. S. B., 1988, 516). Qualora la perdita della cosa sia conseguenza del fatto colposo o doloso del terzo, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del rapporto obbligatorio e ha facoltà di esigere dal proprio debitore quanto questi abbia ricevuto dal terzo a titolo di risarcimento (Perlingieri, in Comm. S. B., 1988, 516). Ove la cosa determinata sia ritrovata, si applicano le disposizioni in tema di sopravvenuta possibilità della prestazione.

Anche la S.C. ritiene che la norma si applichi nel caso di furto alle condizioni indicate (Cass. n. 1288/1981; Cass. n. 787/1968).

Bibliografia

Cottino, L'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore. Problemi generali, Milano, 1955; Giorgianni, L'inadempimento, Milano, 1975; Mengoni, La responsabilità contrattuale (diritto vigente), in Enc. dir., Milano, 1988; Mosco, Impossibilità sopravvenuta, in Enc. dir., Milano, 1970; Osti, Impossibilità sopravveniente, in Nss. D. I., Torino, 1962.

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