Codice Civile art. 1315 - Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore. [I]. Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata. InquadramentoLa natura parziaria dal lato passivo è legalmente presunta nella successione ereditaria. La disposizione stabilisce delle eccezioni. La prima eccezione ricorre quando uno degli eredi del debitore sia stato incaricato di eseguire la prestazione in favore del creditore; e ciò, ad esempio, in ragione della presumibile volontà del testatore di far ricadere interamente sull'incaricato il debito. La seconda eccezione si verifica quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa certa e determinata, di cui uno degli eredi abbia il possesso; si pensi al possesso della cosa legata, ipotesi in cui l'erede non ha interesse ad avvalersi del beneficio della divisione. La norma trova applicazione non solo alle preesistenti obbligazioni del de cuius ma anche alle obbligazioni sorte ex novo a carico degli eredi in forza di legato, come accade nel caso di legato di cosa certa e determinata appartenente al coerede, valido ai sensi e nei limiti dell'art. 651 (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 337). L'incarico conferito all'eredeL'incarico può essere conferito attraverso testamento ovvero può discendere dal contratto originariamente concluso tra il creditore e il de cuius che abbia previamente designato un proprio erede per l'adempimento di un'obbligazione che gli faccia carico e non sia ancora estinta al momento del suo decesso. Questa possibilità costituirebbe un'eccezione al divieto di patti successori (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 338). Tuttavia, ove l'incarico sia stato dato per la prima volta con testamento e l'obbligazione sia oggettivamente divisibile, il creditore può comunque rivolgersi anche agli altri eredi, nei limiti delle loro rispettive quote mentre, qualora intenda esigere l'intero, dovrà rivolgersi all'erede incaricato (Bianca, 764; Rubino, in Comm. S. B., 1992, 338). Ove, invece, sia stato dato già con il contratto costitutivo dell'obbligazione, deve ritenersi che nei rapporti esterni gli altri eredi siano completamente esonerati, poiché anche il creditore ha assunto tale specifico obbligo di rivolgersi all'erede incaricato (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 338). Salva prova contraria, l'incarico afferisce ai soli rapporti esterni, sicché, con riguardo ai rapporti interni, per effetto dell'adempimento della prestazione da parte dell'incaricato, questi si potrà rivolgere a ciascuno dei coeredi in proporzione alle rispettive quote in via di regresso ovvero in via di surrogazione. Nell'ipotesi in cui la clausola del contratto costitutivo dell'obbligazione non si limiti a conferire un semplice incarico esecutivo, ma più radicalmente disponga l'assegnazione per intero del debito alla porzione ereditaria del coerede incaricato, comportando la liberazione degli altri coeredi anche nei rapporti interni, non si rientra nella previsione in commento; piuttosto, si tratterà di un patto successorio vietato dall'art. 458 (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 339). La norma si ritiene applicabile anche quando l'incarico conferito all'erede non riguardi l'adempimento di un debito, ma la riscossione di un credito del defunto; nel qual caso nulla gli altri eredi possono pretendere dal debitore. Piuttosto, nei rapporti tra coeredi una siffatta previsione deve essere letta nel senso che il testatore abbia inteso assegnare quel credito al coerede designato per la riscossione (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 340). Qualora l'incarico avente per oggetto l'esecuzione della prestazione da parte di un solo erede sia stato conferito non dal de cuius ma da uno dei coeredi, può essere comunque opposto il beneficio della divisione (Cass. n. 2634/1951). Il possesso della cosa dovutaUlteriore eccezione alla divisibilità della prestazione sussiste quando uno degli eredi possegga la cosa oggetto dell'obbligazione. La ratio della previsione deve essere rintracciata nell'esigenza di evitare che il creditore debba instaurare una molteplicità di giudizi nei confronti di tutti i coeredi per ottenere l'adempimento, qualora quello che si trovi nel possesso della cosa non abbia interesse ad avvalersi del beneficio della divisione; altro aspetto che giustifica la previsione risiede nella necessità per il creditore di non ottenere, in luogo della res, l'equivalente in danaro per le quote dei coeredi non possessori, i quali, seppure siano tenuti a recuperare il bene presso il possessore, non possono essere costretti ad un'obbligazione di facere infungibile. Quanto al possesso della cosa certa e determinata oggetto della prestazione e tale da escludere il beneficio della divisione tra coeredi, non deve trattarsi di un possesso in senso tecnico, ma è sufficiente anche la mera detenzione, sicché la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche quando perduri lo stato di indivisione dei beni ereditari e non solo quando la divisione sia già avvenuta e all'esito la cosa sia stata assegnata per intero alla quota di un coerede (Cicala 651; Rubino, in Comm. S. B., 1992, 342). Qualora, dopo la divisione ereditaria, la cosa si trovi nella detenzione di un coerede diverso dal suo assegnatario, il creditore può esperire contro quest'ultimo l'azione personale di restituzione e contro il detentore l'azione di rivendica (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 342). La norma si riferisce sia all'ipotesi in cui il de cuius aveva un obbligo di consegnare sia all'ipotesi in cui aveva un obbligo di trasferire (Giorgianni 685). Nel caso di domanda giudiziale di consegna della cosa, avanzata dal creditore contro il detentore, vi è litisconsorzio necessario con gli altri eredi, sebbene esso sia richiesto di regola per le sole obbligazioni indivisibili (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 343). L'obbligazione avente per oggetto la consegna di cosa certa e determinata per sua natura è indivisibile, sicché il fine perseguito dalla norma è piuttosto quello di escludere la possibilità di chiedere l'adempimento dell'obbligazione agli altri eredi (Rubino, in Comm. S. B., 1992, 341). Secondo altra opinione, la regolamentazione delle obbligazioni aventi ad oggetto cose indivisibili è contenuta nell'art. 1317, con la conseguenza che la disposizione non può che riguardare la consegna di cose divisibili, il cui trattamento sia per legge equiparato al regime delle cose indivisibili, altrimenti sarebbe superflua (Cicala, 652). Secondo la giurisprudenza, deve ricorrere in capo ad uno degli eredi non un possesso generico di indimostrate attività pecuniarie, ma il possesso di un certum corpus che costituisce l'oggetto specifico della prestazione (Cass. n. 2634/1951). BibliografiaBianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano 1997; Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991; Busnelli, voce Obbligazione soggettivamente complessa, in Enc. dir., Milano, 1979; Cicala, voce Obbligazione divisibile e indivisibile, in Nss. D. I., Torino, 1965; Di Majo, voce Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. dir., Milano, 1979; Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in Nss. D. I., Torino, 1965. |