Codice Civile art. 1513 - Accertamento dei difetti.

Francesco Agnino

Accertamento dei difetti.

[I]. In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito [77 att.] o il sequestro [670 c.p.c.] della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

[II]. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.

Inquadramento

Il legislatore offre alle parti la possibilità di avvalersi di un mezzo rapido per l'accertamento dei difetti del bene, in considerazione del fatto che la vendita di beni mobili è assai frequente nella pratica commerciale. In tal modo, quindi, egli ottiene anche il risultato di favorire i traffici giuridici e quello di non aggravare il carico giudiziario. Lo scopo è importante per il legislatore, atteso che egli sanziona la parte che non si avvale dello strumento in esame con l'onere di provare, a prescindere dal fatto che sia il debitore o il creditore, lo stato e l'identità del bene. 

Peraltro , In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di "aliud pro alio", il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l'acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 996/2022).

Mancata adozione della procedura prevista dall'art. 1513

Il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt. 1513 e 696 e ss. (accertamento dei difetti della cosa venduta) non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto di vendita, ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa, cioè tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo (Cass. n. 6767/1994).

Pertanto, qualora il compratore non si avvalga della procedura dell'accertamento dei difetti prevista dall'art. 1513, comma 1, non preclude la proponibilità della richiesta risarcitoria nelle forme ordinarie, dovendosi in tal caso applicare il comma 2 della stessa norma, in base al quale la parte che non ha chiesto la verifica della cosa deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.

Infatti, la Cassazione, con specifico riferimento alla norma ex art. 1513, ha più volte affermato che il mancato ricorso alla procedura ivi indicata non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto della vendita, ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa, cioè tale da generare nel giudice — come nel caso di specie — un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo (Cass. n. 9425/1987).

Bibliografia

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