Codice Civile art. 1514 - Deposito della cosa venduta.Deposito della cosa venduta. [I]. Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito [77 att.], oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta 12. [II]. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.
[1] Comma così modificato dall'art. 150 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. [2] A norma dell'art. 27, comma 2, lett. b), n. 2, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), d.l. 8 agosto 2025, n. 117, in corso di conversione in legge, tale disposizione entra in vigore il 31 ottobre 2026. InquadramentoIl trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art 1514, una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore (Cass. n. 12017/2004). PresuppostiIl procedimento previsto dall'art. 1514, dev'essere adottato dal venditore soltanto se egli intenda ottenere rapidamente la liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta e pertanto, ove abbia interesse a detta liberazione ma preferisca soltanto fare escludere la propria inadempienza, è sufficiente l'offerta da parte sua della propria prestazione a norma degli articoli 1206 e seguenti. Pertanto, nel caso di mancata liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta per il mancato esperimento del predetto procedimento da parte del venditore, resta impregiudicato il giudizio circa la qualità di parte adempiente o inadempiente del venditore medesimo (Cass. n. 1108/1980). Per effetto dell'art. 27 d.lgs. n. 116/2017 (la cui entrata in vigore è stata differita al 31 ottobre 2026), relativo all'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace, il luogo ove depositare la cosa acquistata è individuato dal giudice di pace e non più dal Tribunale. BibliografiaAngelici, Consegna e proprietà nella vendita internazionale, Milano, 1979; Auricchio, La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960; Bocchini, La vendita con trasporto, Napoli, 1985; Cataudella, Nullità formali e nullità sostanziali nella normativa sul condono edilizio, in Quadrimestre 1986; De Cristofaro, voce Vendita (vendita di beni di consumo), in Enc. giur. Treccani, Roma, 2004; Delfini, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999; De Nova, Inzitari, Tremonti, Visintini ( a cura di), Dalle res alle new properties, Roma, 1991; Di Marzio, Determinazione convenzionale del prezzo, in Cendon (a cura di), Il diritto privato nella giurisprudenza, Torino, 2007; Gelato, Il prezzo, in M. Bin (a cura di), La vendita. I La formazione del contratto. Oggetto ed effetti in generale, Padova, 1994; Luminoso, La compravendita, Torino, 2011; Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, Studi in onore di De Gregorio, Città di Castello, 1955; Mirabelli, La vendita, il riporto, la permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, in Commentario agli artt. 1470-1570 del codice civile, Torino, 1988; Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in società, in Riv. soc. 1970; Rizzieri, La vendita obbligatoria, Milano, 2000; Rubino, La compravendita,in Trattato diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo, XXIII, Milano, 1971; Russo, La responsabilità per inattuazione dell'effetto reale, Milano, 1965; Santini, Il commercio, Bologna, 1979. |