Codice Civile art. 1522 - Vendita su campione e su tipo di campione.Vendita su campione e su tipo di campione. [I]. Se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto. [II]. Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole [1455]. [III]. In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495 [172 trans.]. InquadramentoPer identificare un contratto di vendita «a campione», ai sensi del primo comma dell'art. 1522, è necessario che la volontà delle parti di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce risulti espressa e/o, comunque, ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio, perché, in caso contrario, bisogna ritenere che le parti, abbiano assunto il campione, così come avviene normalmente, ai sensi dell'art. 1522, comma 2, per indicare in modo approssimativo la qualità del bene oggetto della vendita (Cass. n. 1191/2015). Obblighi del venditoreNella vendita su campione il venditore non ha altro obbligo che quello di provare di aver consegnato la merce contrattata, senza che egli possa essere tenuto a provare la conformità del campione alla merce consegnata, laddove l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore, a dimostrazione del fondamento dell'eccezione opposta alla pretesa del venditore (Cass. n. 15792/2013). A sua volta, nella vendita su campione di cui all'art. 1522, la prova della difformità della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicché, ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie di identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alle particolari qualità della merce oggetto della convenzione (Cass. n. 810/1981; Cass. n. 9582/2012). Funzione del campioneNella vendita su campione (art. 1522), le parti determinano le qualità dell'oggetto con riferimento a un concreto esemplare, il campione, che ha la duplice funzione di individuare la prestazione dovuta e di fungere da esclusivo mezzo di accertamento della conformità della prestazione eseguita rispetto a quella promessa; si può anche pattuire che la cosa debba presentare solo alcune delle qualità risultanti dal campione e non anche le altre, e in tal caso la funzione del campione rimane limitata alle qualità richieste (Cass. n. 9582/2012). Sotto altro aspetto, l'onere probatorio relativo alla conformità al «campione» dei beni consegnati incombe sulla parte che agisce per la risoluzione del contratto di vendita a campione, ai sensi dell'art. 1522, comma 1, e, quindi, la divergenza tra il campione consegnato e la res tradita, posto che nella vendita su campione il venditore non ha altro obbligo che quello di provare di aver consegnato la merce contrattata, senza che egli possa essere tenuto a provare che la merce non aveva le caratteristiche risultanti dal campione, prova incombente sul compratore a dimostrazione del fondamento dell'eccezione opposta alla pretesa del venditore (Cass. n. 9582/2012). In ogni caso, nella vendita su campione, ex art. 1522, comma 1, qualora sia il campione che la cosa compravenduta presentino identici vizi o mancanza di qualità e, al momento dell'accettazione del campione medesimo, gli uni e le altre non siano rilevabili dal compratore, è applicabile la disciplina ordinaria in tema di garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta (Cass. n. 6162/2016). Nella vendita su tipo di campione, questo serve unicamente ad indicare, in modo approssimativo, la qualità della merce da consegnare, che può anche non corrispondere al tipo, purché ne conservi le qualità essenziali; sicché, in caso di merce difforme rispetto al tipo, la domanda di risoluzione per inadempimento è giustificata solo se tale difformità sia notevole e, cioè, superi il margine di tollerabilità dell'approssimazione, secondo una valutazione demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 24182/2017). BibliografiaAngelici, Consegna e proprietà nella vendita internazionale, Milano, 1979; Auricchio, La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960; Bocchini, La vendita con trasporto, Napoli, 1985; Cataudella, Nullità formali e nullità sostanziali nella normativa sul condono edilizio, in Quadrimestre 1986; De Cristofaro, voce Vendita (vendita di beni di consumo), in Enc. giur. Treccani, Roma, 2004; Delfini, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999; De Nova, Inzitari, Tremonti, Visintini ( a cura di), Dalle res alle new properties, Roma, 1991; Di Marzio, Determinazione convenzionale del prezzo, in Cendon (a cura di), Il diritto privato nella giurisprudenza, Torino, 2007; Gelato, Il prezzo, in M. Bin (a cura di), La vendita. I La formazione del contratto. Oggetto ed effetti in generale, Padova, 1994; Luminoso, La compravendita, Torino, 2011; Mengoni, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, Studi in onore di De Gregorio, Città di Castello, 1955; Mirabelli, La vendita, il riporto, la permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, in Commentario agli artt. 1470-1570 del codice civile, Torino, 1988; Portale, Principio consensualistico e conferimento di beni in società, in Riv. soc. 1970; Rizzieri, La vendita obbligatoria, Milano, 2000; Rubino, La compravendita,in Trattato diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-Messineo, XXIII, Milano, 1971; Russo, La responsabilità per inattuazione dell'effetto reale, Milano, 1965; Santini, Il commercio, Bologna, 1979. |