Codice Civile art. 1531 - Interessi, dividendi e diritto di voto.

Francesco Agnino

Interessi, dividendi e diritto di voto.

[I]. Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

[II]. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna [1550; 177 trans.] (1).

(1) V. art. 76 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Inquadramento

Nella fattispecie in esame il venditore si impegna a trasferire all'acquirente una data quantità di titoli di credito alla scadenza del termine fissato e l'acquirente si obbliga a pagare il prezzo alla stessa scadenza. Entrambi sperano in un mutamento del valore dei titoli a proprio vantaggio e così spesso, a tale scadenza, non procedono all'effettivo scambio ma la parte che è tenuta versa all'altra la differenza guadagnata per effetto del mutamento di valore; altre volte i contraenti prorogano il termine.

Natura giuridica del contratto

Attesa la natura di contratto ad effetto reale differito della compravendita a termine di cui agli artt. 1531 ss., nel caso di compravendita di azioni, conclusa in data antecedente all'assemblea chiamata a deliberare una modifica statutaria rilevante ex art. 2437, ma in cui la scadenza del termine sia differita ad un giorno successivo rispetto a quello dell'adunanza assembleare, il diritto di recesso permane in capo al venditore e non spetta all'acquirente, la profonda e radicale diversità di funzione impedendo di estendere all'ipotesi del recesso la peculiare disciplina dettata per il diritto di opzione dall'art. 1532 (Cass. n. 21641/2005)

Bibliografia

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