Codice Civile art. 1553 - Evizione.Evizione. [I]. Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita [1483 ss.], salvo in ogni caso il risarcimento del danno. InquadramentoIl permutante che subisce l'evizione ha due possibilità: la restituzione della cosa da lui stesso consegnata o del suo valore, e questo proprio in considerazione della stessa figura contrattuale, nella quale lo scambio non è bene contro prezzo (ciò che legittima solo la restituzione del prezzo) ma bene contro bene. InadempimentoPoiché, con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, nella volontà espressa dal venditore di trasferire a taluno la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l'obbligo di non trasferirla ad altri, costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito (in permuta) ad un'altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, comportando detta successiva vendita impedimento ad opera del venditore a che il primo acquirente acquisti un concreto potere, pieno ed esclusivo, di godimento e disponibilità della cosa trasferitagli, e così l'inadempimento della cennata correlativa obbligazione contrattuale con il conseguente diritto al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto (Cass. n. 1403/1989). BibliografiaBelli-Rovini, Riporto (contratto di), Dig. comm., XII, Torino, 1996; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano 1988; Cottino, Del riporto, della permuta, Bologna, 1970; Dalmartello, Sinallagma e realità nel contratto di riporto, in Banca, borsa, cred. it. 1954, I; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino 2003. |