Codice Civile art. 1557 - Impossibilità di restituzione.Impossibilità di restituzione. [I]. Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. InquadramentoLa norma si giustifica considerando che l'acquirente, sebbene non ancora proprietario, ha la disponibilità materiale delle cose e, quindi, anche il potere di custodirle. Inoltre, nell'ipotesi di impossibilità parziale della restituzione, l'accipiens può anche, anziché pagare l'intero prezzo, restituire le cose che non siano perite e corrispondere il valore di quelle distrutte, sempre laddove l'impossibilità parziale non abbia intaccato la funzione e la destinazione economica del complesso delle cose consegnate. Mentre, il tradens può rifiutare la restituzione, chiedendo il pagamento del prezzo, solo nel caso in cui le cose siano deteriorate al punto da non essere più commerciabili. Può, invece, chiedere il risarcimento del danno per la diminuzione del valore delle cose restituite, a meno che l'accipiens non provveda a ripararle a sue spese. In materia di locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo, l'obbligo del locatore relativo al godimento dell'immobile quanto all'uso convenuto (nella specie, alberghiero) deriva da una garanzia negoziale che le parti devono istituire mediante una specifica pattuizione, non discendendo invece "ex lege" dal contratto locatizio di per sé (Cass. n. 6123/2018). Luogo dell'adempimentoLa regola secondo cui nel contratto estimatorio l'obbligo dell'accipiens di pagare il prezzo dei beni mobili ricevuti deve essere adempiuto al domicilio del creditore al tempo della scadenza, in quanto avente a oggetto una somma di danaro predeterminata nell'ammontare, opere sempreché dagli usi non risulti un luogo di adempimento diverso, a norma dell'art 1182, comma 1 (Cass. n. 3985/1978, nella specie il contratto aveva ad oggetto una fornitura di medicinali, ed il farmacista convenuto per il pagamento del prezzo aveva esibito in giudizio un attestato dell'ordine dei farmacisti dal quale risultava che, secondo gli usi, il pagamento dei medicinali doveva avvenire presso la farmacia). BibliografiaBelli-Rovini, Riporto (contratto di), Dig. comm., XII, Torino, 1996; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, Torino, 1985, 567; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano 1988; Cottino, Del riporto, della permuta, Bologna, 1970; Dalmartello, Sinallagma e realità nel contratto di riporto, in Banca, borsa, 1954, I; Giannattasio, La permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, Milano, 1960; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino 2003. |