Codice Civile art. 1563 - Scadenza delle singole prestazioni.

Francesco Agnino

Scadenza delle singole prestazioni.

[I]. Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti [1184].

[II]. Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.

Inquadramento

La presunzione di cui al primo comma si giustifica in considerazione dell'accordo che le parti raggiungono per la fornitura delle prestazioni. Se, invece, è il somministrato a fissare il termine, questi deve comunque mettere la controparte in grado di adempiere senza difficoltà.

In ogni caso, il disposto dell'art. 1563, per il quale nel contratto di somministrazione il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti, non ha inteso derogare ai principi generali in materia di termine sulle obbligazioni (Cass. n. 1502/1971).

Valutazione delle reciproche inadempienze

In caso di mancata o inesatta esecuzione della prestazione sono utilizzabili nella somministrazione i normali rimedi contrattuali previsti dal codice civile. L'inadempimento può costituire talvolta anche un illecito penale. Ciò non muta, ovviamente, i profili civilistici relativi all'azione risarcitoria ma, al più rende ancor più grave la posizione della parte inadempiente.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 10477/2004, nella specie, relativa a contratto di somministrazione di caffè ad un bar, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il giudice del merito aveva negato la risoluzione del contratto per inadempimento, atteso che la pattuizione non precisava se l'iniziativa dei singoli scambi dovesse esser presa dal compratore o dal venditore e che nessuna delle due parti aveva rispettato il principio di buona fede contrattuale, interpellando la controparte sulla necessità di ricevere o sulla disponibilità ad eseguire tempestivamente la consegna periodica della merce).

Bibliografia

Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 3, Obbligazioni e contratti, Torino, 1985, 567; Capozzi, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Dei singoli contratti, Milano 1988; Giannattasio, La permuta, il contratto estimatorio, la somministrazione, Milano, 1960; Zuddas, Somministrazione, Concessione di vendita, Franchising, Torino 2003.

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