Codice Civile art. 1610 - Spurgo di pozzi e di latrine.

Francesco Agnino

Spurgo di pozzi e di latrine.

[I]. Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore (1).

(1) V. art. 9 l. 27 luglio 1978, n. 392 che ha posto questo obbligo a carico del conduttore.

Inquadramento

La norma è rilevante in quanto è volta espressamente a garantire la tutela igienico sanitaria degli immobili, a beneficio dei singoli locatore e conduttore e della collettività. Deve peraltro evidenziarsi come anche l'art. 9 l. n. 392/1978 pone tale spesa a carico del conduttore, ma le deroga riguarda solo l'imputazione della spesa, restando a carico del locatore l'obbligo di procedere alle relative operazioni.

Bibliografia

Barraso-Di Marzio-Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso- DI Marzio-Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato-Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro-Calvo-Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano 2014; Gabrielli-Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

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