Codice Civile art. 1624 - Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.

Francesco Agnino

Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.

[I]. L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore [1594 1].

[II]. La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto (1).

(1) V. art. 21 l. 11 febbraio 1971, n. 11.

Inquadramento

La norma si spiega considerando che il contratto di affitto è un tipico contratto intuitu personae, in quanto per la stipula è essenziale la persona dell'affittuario.

Applicazioni giurisprudenziali

Il divieto di subaffitto, della cessione del contratto di affitto e, in generale, di ogni forma di subconcessione dei fondi rustici opera anche quando il fondo abbia natura pascolativa; tuttavia tale divieto, che ha lo scopo di eliminare l'intermediario speculatore tra il proprietario del fondo e l'effettivo coltivatore della terra, non comporta anche la nullità del contratto di compascolo, che si ha quando più affittuari si accordano, senza alcun intento speculativo, nel senso che ciascuno di essi abbia il diritto di introdurre per il pascolo il proprio bestiame nei fondi degli associati (Cass. n. 5000/1977).

In particolare, si ha affitto di fondo rustico quando il fondo oggetto del contratto, venga considerato dai contraenti nella sua attitudine produttiva, ossia come mezzo per l'esercizio di un'attività imprenditoriale agricola. Ciò non si verifica — ricorrendo l'ipotesi della locazione quando una parte si obbliga a far godere all'altra, per un certo tempo e per un determinato corrispettivo, una striscia di terreno per l'installazione di un impianto di sciovia, giacché il terreno non è, in tal caso, considerato nella sua specifica attitudine produttiva. Di conseguenza, di tale fondo ne è premessa al conduttore la sublocazione a termini dell'art. 1594, non essendo applicabile la norma dell'art. 1624 che vieta il subaffitto di fondi rustici (Cass. n. 262/1979).

Analogamente, la cessione dell'azienda — se non comporta di per sé, il subentrare del cessionario, ai sensi dell'art. 2558, nel rapporto di locazione o di affitto già facente capo al cedente, ostandovi le norme degli artt. 1594 e 1624 (secondo cui la cessione di tali contratti non può compiersi senza il consenso del locatore) — determina, invece, la cessione del contratto di locazione o di affitto dell'immobile in cui l'azienda è sita, quando la locazione o l'affitto siano stati predisposti, con l'espresso consenso del locatore, come elemento dell'organizzazione aziendale per l'esercizio dell'impresa, cioè come bene strumentale indispensabile per l'azienda (Cass. n. 6270/1980).

Bibliografia

Barraso-Di Marzio-Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso- DI Marzio-Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato-Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro-Calvo-Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano 2014; Gabrielli-Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005.

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