Codice Civile art. 1629 - Fondi destinati al rimboschimento.Fondi destinati al rimboschimento. [I]. L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni. InquadramentoLa ratio della norma sta nella lunghezza dei cicli produttivi del bosco, cosicché la produzione è garantita solo se protratta per un certo lasso di tempo. BibliografiaBarraso-Di Marzio-Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso- DI Marzio-Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato-Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro-Calvo-Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano 2014; Gabrielli-Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005. |