Codice Civile art. 1646 - Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante.Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante. [I]. L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare. [II]. Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano [le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza,] gli usi locali (1). (1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo. InquadramentoPoiché può esservi un periodo di tempo nel quale sia il nuovo che il vecchio affittuario si trovano a svolgere attività sul fondo (atteso che, normalmente il contratto scade alla fine dell'anno agrario mentre il ciclo produttivo non necessariamente si conclude allo stesso momento) il legislatore si preoccupa di regolarne, in linea generale, i rapporti, al fine di prevenire possibili liti. BibliografiaBarraso-Di Marzio-Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso- DI Marzio-Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato-Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro-Calvo-Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano 2014; Gabrielli-Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005. |