Codice Civile art. 1647 - Nozione.Nozione. [I]. Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono [sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative] (1) [1654, 2079]. (1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo. InquadramentoNell'affitto a coltivatore diretto il legislatore detta una particolare disciplina proprio in considerazione del fatto che si tratta di attività posta in essere prevalentemente da un soggetto o da questi e la propria famiglia. Natura delle somme pagate in misura superiore a quella stabilita dalla leggeIn tema di contratti di affitto a coltivatore diretto, le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge (nella specie, per non essere stata censurata nel corso dell'udienza di discussione in grado di appello la sentenza del primo giudice che, in contrasto con la sentenza della Corte cost. n. 318/2002 della dichiarativa — nelle more del giudizio di appello — della illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 l. n. 203/1982 in tema di equo canone, aveva accertato un credito dell'affittuario per canoni pagati in più) è un credito di valuta non soggetto alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. e ai fini della sua rivalutazione il creditore è tenuto, a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali e di crediti da questi nascenti (Cass. n. 5524/2008). Dimostrazione della qualità di coltivatore direttoLa qualità di coltivatore diretto, così come definita dall'art. 31 l. n. 590/1965 e gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto in favore dell'affittuario di fondo rustico, ai sensi dell'art. 8 l. n. 590/1965 cit., integrano circostanze di fatto non soggette a limitazioni probatorie, né, in particolare, a quelle fissate dagli artt. 2721 ss., per cui possono esser dimostrate per testimoni e per presunzioni, così come possono esser desunte dal comportamento processuale della controparte, che abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuto la loro sussistenza (Cass. n. 9604/1999). BibliografiaBarraso-Di Marzio-Falabella, La locazione, Padova, 1988; Barraso- DI Marzio-Falabella, La locazione, contratto, obbligazione, estinzione, Torino, 2010; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000; Carrato-Scarpa, Le locazioni nella pratica del contrato e del processo, Milano, 2010; Cuffaro-Calvo-Ciatti, Della locazione. Disposizioni generali. Artt. 1571-1606, Milano 2014; Gabrielli-Padovini, Le locazioni di immobili urbani, Padova, 2005; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, Padova, 2005. |