Codice Civile art. 1657 - Determinazione del corrispettivo.

Francesco Agnino

Determinazione del corrispettivo.

[I]. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice [2225].

Inquadramento

Poiché il prezzo è elemento essenziale della fattispecie (1346, 1325), la cui assenza determina la nullità del contratto (1418), il legislatore si preoccupa di dettare una norma supplettiva per la sua determinazione.

Determinazione del prezzo di appalto

Il committente che in corso d'opera modifica il progetto e costringe l'appaltatore ad una spesa maggiore, per il protrarsi dei lavori o per il maggior costo del materiale e della manodopera impiegata, ha l'obbligo (art. 1661) di pagargli un compenso maggiore: il sinallagma funzionale fa sì che l'aumento di una delle due prestazioni comporti l'aumento anche l'altra. Il supplemento è dovuto a titolo di prezzo, cioè di corrispettivo contrattuale, e non di semplice indennità per atto lecito, o di risarcimento del danno, come ha avuto modo di chiarire la dottrina; ed una volta liquidato, non rimane distinto, quanto a natura giuridica, dal prezzo originario, ma, insieme con quest'ultimo, si pone come semplice componente di un nuovo prezzo complessivo, perché unica, giuridicamente, è l'opera di cui entrambe le voci costituiscono il corrispettivo. L'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il prezzo dell'appalto, ossia la somma di danaro che costituisce il corrispettivo della prestazione di quest'ultimo, ha la sua matrice nel contratto, ed integra dunque un debito di valuta.

Tale prezzo non muta natura giuridica se viene revisionato, vuoi per fatti non imputabili al committente (art. 1664), vuoi per le variazioni del progetto che egli ha facoltà di disporre in corso d'opera (Cass. n. 4779/2005; Cass. n. 2146/2003; Cass. n. 3393/1999).

Peraltro, nel contratto d'appalto l'art. 1657 deroga alla disposizione generale dell'art. 1346, nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire «a posteriori» in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice. Detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non ne hanno provata la differente misura, rispettivamente dedotta (Cass. n. 9129/1993). Inoltre, in tema di appalto, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346, può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa (Cass. n. 9926/2000). Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 26365/2022).

Onere della prova

In materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. n. 10860/2007).

Determinazione del tempo dell'obbligazione di pagamento

Qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell'opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all'obbligazione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus salva l'ipotesi, nella specie non dedotta né comunque ricorrente, del pericolo di perdere la controprestazione (Cass. n. 12609/2002).

Bibliografia

AA.VV., L'appalto privato, Trattato diretto da Costanza, Torino 2000; Amore, Appalto e claim, Padova 2007; Cagnasso, Appalto nel diritto privato, in Dig. disc. priv., I, Torino 1987; Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988; Cianflone-Giovannini, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 2003; DE Tilla, L'appalto privato, Il diritto immobiliare, Milano 2007; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013; Iudica, Appalto pubblico e privato. Problemi e giurisprudenza attuali, Padova, 1997; Lapertosa, Responsabilità e garanzia nell'appalto privato, in Aa.Vv., Appalto pubblico e privato. Problemi e giurisprudenza attuali, a cura di Iudica, Padova, 1997; Lucchini-Guastalla, Le risoluzioni di diritto per inadempimento dell'appaltatore, Milano, 2002; Luminoso, Codice dell'appalto privato, Milano, 2010; Mangini-Rudan Bricola, Il contratto di appalto. Il contratto di somministrazione, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1972; Mascarello, Il contratto di appalto, Milano, 2002; Moscarini, L'appalto, Tratt. Rescigno, XI, Torino, 1984; Musolino, Appalto pubblico e privato, a cura di Cendon, I, Torino, 2001; Pedrazzi, Responsabilità decennale del costruttore venditore, gravi difetti dell'immobile e termine di decadenza, in Danno resp. 1998; Ponzanelli, Le clausole di esonero dalla responsabilità civile, Milano, 1984; Rubino, Appalto privato, Nss. D.I., I, 1, Torino, 1957; Savanna, La responsabilità dell'appaltatore, Torino, 2004; Ugas, Appalto e intuitus personae, in Codice dell'appalto privato, a cura di Luminoso, Milano, 2010.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario