Codice Civile art. 1679 - Pubblici servizi di linea. [ 2951 4 ]

Francesco Agnino

Pubblici servizi di linea. [2951 4]

[I]. Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa [2597], secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico [1341, 1342].

[II]. I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

[III]. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

[IV]. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali [1339, 1419 2].

Inquadramento

Il legislatore considera il trasporto come un servizio pubblico essenziale e, pertanto, detta norme volte a garantire che chiunque possa fruirne.

Regime derogatorio del trasporto in regime di concessione

Le condizioni generali stabilite o autorizzate in favore di coloro che esercitano il trasporto di persone o cose in regime di concessione, richiamate dall'art. 1679 comma 1, e che comprendono anche quelle predisposte dalle Ferrovie dello Stato, sono espressione di potere regolamentare, fonti del diritto obiettivo efficaci per tutti gli utenti del servizio ferroviario e prive di efficacia contrattuale. Rivestono tale carattere le disposizioni relative al rilascio della «carta d'argento» di cui all'art. 60-bis all. 1 decreto interministeriale 20 maggio 1981 n. 1082, da intendersi emanato ai sensi dell'art. 3 r.d.l. n. 1948/1934, conv. in l. n. 911/1935 (Cass. n. 4275/1997).

Analogamente si è osservato che al concessionario del servizio di trasporto di pacchi e colli di peso non superiore ai venti chilogrammi, a norma degli artt. 1, 5, 19 e 57 R.D. 27 febbraio 1936, n. 645. (codice postale e delle telecomunicazioni) nonché a norma degli artt. 214 e 215 r.d. n. 689/1940 (regolamento) e dell'art. 2 d.P.R. n. 619/1955, non incombe l'obbligo, fissato dall'art. 1679, di rendere note al pubblico le condizioni generali di trasporto: sia perché tale obbligo è riferito ai soli concessionari di servizi di linea, mentre tale non è il servizio suddetto, sia perché le condizioni di questo stesso servizio non sono condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione, bensì — in particolare, quelle (artt. 7 e 68 r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni) concernenti la limitazione di responsabilità del concessionario — espressamente previste dalla legge, per cui ciascuno è tenuto a conoscerle. Né l'obbligo fissato dall'art. 1679 può essere esteso al concessionario del trasporto postale anzidetto in forza dell'art. 1680, in quanto, alla stregua di questa norma, che fa salve le disposizioni delle leggi speciali (e del codice della navigazione), l'estensione del detto obbligo è possibile soltanto nel caso di concessioni conferite con condizioni che l'amministrazione postale abbia facoltà di aggiungere a quelle imposte dalla legge, mentre la concessione del trasporto postale può essere attribuita alle sole condizioni stabilite dal codice postale e dal relativo regolamento (Cass. n. 6197/1979).

Bibliografia

Flamini, Osservazioni critiche sul concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, in Diritto dei trasporti, 2002, 813 e ss.; Geri, La responsabilità tra vettore e spedizioniere, in Riv. giur. circ. e trasp. 1984, 625; Grigoli, Sui limiti della prestazionedello spedizioniere, in Giust. civ. 1986, I, 2107; La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000; Paolucci, Il trasporto di persone, Torino, 1999; Vaccà, Diligenza e professionalità dello spedizioniere, in Resp. civ. e prev. 1986, 642.

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