Codice Civile art. 1680 - Limiti di applicabilità delle norme.

Francesco Agnino

Limiti di applicabilità delle norme.

[I]. Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Inquadramento

A prescindere dal mezzo con il quale viene effettuato il trasporto, si applica la disciplina generale per analogia, salvo che sussistano norme speciali che sono destinate, per loro natura, a prevalere su quelle generali.

Applicazioni giurisprudenziali

In mancanza di disposizioni speciali l'art. 1680 rende applicabile ad ogni tipo di contratto di trasporto anche l'art. 2951 concernente la prescrizione dei diritti derivanti dal medesimo contratto (Cass. n. 15329/2000)

Qualora la consegna della cosa trasportata con il mezzo aereo debba avvenire non allo scalo bensì al domicilio del destinatario con pagamento contrassegno, si configura un trasporto misto per via aerea e per terra che si sottrae all'applicabilità tanto delle norme della convenzione di Varsavia del 12 agosto 1929 — la quale, all'art. 18, stabilisce che il trasporto aereo e la relativa responsabilità comprende il periodo durante il quale la merce si trova nella custodia del vettore in un aeroporto o a bordo di una aeronave — quanto di quella del codice della navigazione, che riguarda esclusivamente il trasporto per via aerea, ma resta regolato dalle norme del ai sensi dell'art. 1680 conseguentemente a siffatto trasporto misto si applica come termine di prescrizione quello di cui all'art. 2951 in materia di trasporto (Cass. n. 887/1986).

In materia di responsabilità ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile, in deroga all'art. 1681 e in forza di quanto previsto dall'art. 1680, alle condizioni stabilite dall'art. 11 r.d.l. n. 1948/1934, convertito dalla l. n. 911/1935, norma tuttora applicabile. Ne consegue che il risarcimento del danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, dalla mancata coincidenza o da interruzioni del servizio, deve avvenire alle condizioni prescritte agli artt. 9 e 10 del medesimo R.d.l. ossia, avvalendosi di un treno successivo per effettuare o proseguire il viaggio oppure rimborsando il prezzo corrisposto (Cass. n. 16495/2017).

Bibliografia

Flamini, Osservazioni critiche sul concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, in Diritto dei trasporti, 2002, 813 e ss.; Geri, La responsabilità tra vettore e spedizioniere, in Riv. giur. circ. e trasp. 1984, 625; Grigoli, Sui limiti della prestazione dello spedizioniere, in Giust. civ. 1986, I, 2107; La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000; Paolucci, Il trasporto di persone, Torino, 1999; Vaccà, Diligenza e professionalità dello spedizioniere, in Resp. civ. e prev. 1986, 642.

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