Codice Civile art. 1692 - Responsabilità del vettore nei confronti del mittente.Responsabilità del vettore nei confronti del mittente. [I]. Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa [1689 2], è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario [2951]. InquadramentoLa norma si giustifica in quanto il vettore agisce nelle vesti di mandatario del mittente. Clausola di assegnoQualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che, ove il mittente abbia prescritto l'accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione — costituente un'obbligazione accessoria — è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell'assegno, a norma dell'art. 1692 (Cass. n. 12125/2003). Responsabilità del vettoreIl vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa è gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda l'attuazione di un credito pecuniario del mittente e risponde verso di lui dell'importo di tali assegni; l'azione esercitata dal mittente nei confronti del vettore per ottenere il pagamento degli assegni è un'azione di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224, a norma del quale la somma dovuta è aumentata di interessi legali dal giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda spetta di allegare e provare il concreto maggior danno subito, con conseguente onere del giudice di motivare in ordine all'accertamento e all'entità del danno riconosciuto (Cass. n. 9294/2002). BibliografiaFlamini, Osservazioni critiche sul concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, in Diritto dei trasporti, 2002, 813 e ss.; Geri, La responsabilità tra vettore e spedizioniere, in Riv. giur. circ. e trasp. 1984, 625; Grigoli, Sui limiti della prestazionedello spedizioniere, in Giust. civ. 1986, I, 2107; La Torre, La definizione del contratto di trasporto, Napoli, 2000; Paolucci, Il trasporto di persone, Torino, 1999; Vaccà, Diligenza e professionalità dello spedizioniere, in Resp. civ. e prev. 1986, 642. |