Codice Civile art. 1726 - Revoca del mandato collettivo.

Francesco Agnino

Revoca del mandato collettivo.

[I]. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa [2609 2].

Inquadramento

Il mandato che sorge dalla volontà di più soggetti non può che estinguersi con il concorso della volontà di tutti questi soggetti.

Presupposti per la configurabilità del mandato collettivo

Perché si abbia mandato in rem propriam occorre che l'interesse del mandatario sia assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra lo stesso e il mandante) con contenuto bilaterale, che lo sottrae alla unilaterale disposizione del mandante stesso (Cass. n. 3963/1975, nonché, con riferimento al mandato conferito nell'interesse del terzo, Cass. n. 8343/1995; Cass. n. 22529/2011).

Peraltro, la fattispecie del mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone con il medesimo atto, ma richiede altresì che il conferimento congiunto venga disposto per un affare di interesse comune. Tale situazione può riscontrarsi soltanto laddove risulti che la volontà di ciascun mandante era legata alla volontà degli altri, che vale a dire ciascuno di essi si era determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, impegnandosi quindi anche nei loro confronti, in vista del compimento di un affare unico, indivisibile ed indistinto, situazione che, sola, può giustificare la regola dell'inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti (Cass. n. 16678/2002, che ha escluso che si abbia mandato collettivo qualora i comproprietari di un bene indiviso conferiscano ad un terzo mandato per la vendita del bene; Cass. n. 1184/1974). In ogni caso l'accertamento di un tale requisito del mandato implica un apprezzamento che, avendo natura di mero fatto, demandato al giudice di merito (Cass. n. 20482/2011).

Nella perizia contrattuale la revoca, ad opera di alcuni soltanto dei mandanti, del mandato collettivo conferito ai periti è, in presenza di una giusta causa, immediatamente produttiva dell'effetto estintivo, che si produce ex nunc e che, in caso di contestazione, spetta al giudice di accertare con sentenza dichiarativa, senza che tuttavia la proposizione di tale azione costituisca affatto condizione di efficacia della revoca stessa. Ove le parti abbiano incaricato uno o più esperti, anche costituiti in collegio, di svolgere una perizia contrattuale, costituisce giusta causa di revoca la sub-delega, da parte di essi, ad un diverso esperto dell'intero incarico valutativo ricevuto, salvo non consti il consenso esplicito in tal senso dei soggetti mandanti (Cass. n.17443/2016).

In tema di associazione temporanea di imprese (ATI), le cause di estinzione del mandato in favore della capogruppo per fatti riconducibili alla volontà della mandante, assumendo rilievo nei soli rapporti interni fra le imprese riunite, sono inopponibili alla committente (Cass. n. 24180/2017, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'inopponibilità alla stazione appaltante dello scioglimento del vincolo associativo derivante dalla cessione di un ramo d'azienda da parte di un'impresa mandante).

Bibliografia

Baldi-Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ. 1974, I, 7 ss; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi-Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro-Passerelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini-Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014.

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