Codice Civile art. 1738 - Revoca.Revoca. [I]. Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata [1734]. InquadramentoPoiché la spedizione è un tipo particolare di mandato, la norma, analogamente a quanto accade in tema di commissione, è espressione particolare della regola prevista, in generale, per il mandato. Il recesso previsto deve essere esercitato prima che il contratto di trasporto sia concluso, questo sia perché una volta concluso anche il mandato è adempiuto, sia per la tutela del terzo vettore. BibliografiaBaldi-Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ. 1974, I, 7 ss; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi-Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro-Passerelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini-Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014. |