Codice Civile art. 1739 - Obblighi dello spedizioniere 1 .

Francesco Agnino

Obblighi dello spedizioniere1.

[I]. Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

[II]. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

 

[1] Articolo, così sostituito, dall'art. 30-bis, comma 1, lett. c), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in l. 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo dell'articolo, era il seguente: «Obblighi dello spedizioniere. - Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. - Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. -  I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario».

Inquadramento

La norma è espressione del generale principio per cui il debitore deve adempiere l'obbligazione con la diligenza ordinaria. L'assicurazione delle cose spedite, pur potendo essere considerata accessoria alla spedizione, è comunque eccedente l'ordinaria amministrazione del bene, pertanto non grava automaticamente sullo spedizioniere.

Per effetto della mofifica apportata dalla l. n. 233/2021, l'art. 1739, relativo agli obblighi dello spedizioniere è stato riformulato. Le modifiche mirano a valorizzare l'istituto del mandato e, più in generale, l'autonomia contrattuale delle parti. È stato poi soppresso il terzo comma che prevedeva l'accredito al committente, salvo patto contrario, dei premi, degli abbuoni e dei vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere.

Istruzioni impartite dal committente e obblighi dello spedizioniere

In tema di contratto di spedizione, le istruzioni del committente servono a specificare le modalità del comportamento dovuto, trasformando l'obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e, benché prive di natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà. Ne deriva che, avendo il committente l'obbligo di anticipazione delle spese, deve escludersi che la consegna allo spedizioniere di denaro e, a maggior ragione, di assegni equivalga di per sé ad impartirgli l'istruzione di pagare i diritti doganali in contanti, precludendogli la facoltà di avvalersi o di consentire che altri si avvalga del sistema del pagamento differito (Cass. n. 9697/2003).

Da quanto precede consegue che lo spedizioniere è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni del committente e, comunque, ad operare nel migliore interesse di quest'ultimo, quanto alle scelte di carattere tecnico ed operativo, relative alla via, al mezzo e alle modalità di trasporto, ma non quanto alle scelte giuridico-commerciali, relative alla regolamentazione del rapporto fra mittente e destinatario e alle modalità più o meno sofisticate di esecuzione dei pagamenti; peraltro, le istruzioni del committente debbono specificare le modalità del comportamento dovuto e rivestire forma idonea a renderne chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà (Cass. n. 16625/2008).

Peraltro, lo spedizioniere che si obbliga a concludere un contratto di trasporto per via di mare di un particolare tipo di merce (nella specie due caldaie saldate su carrelli fissati sulla coperta della nave) deve adempiere al contratto non a mezzo di qualunque nave, ma deve verificarne l'idoneità a quel determinato carico (Cass. n. 1312/2005).

Pertanto, lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del mandato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpretazioni degli uffici doganali; se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, risponde dei danni che quest'ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possibilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realizzare l'interesse del committente (Cass. n. 3650/2004).

Bibliografia

Baldi-Venezia, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, 2015; Bavetta, Mandato (negozio giuridico) (dir. priv.), in Enc. dir., XXV, Milano, 1975; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961; Campagna, La posizione del mandatario nel mandato ad acquistare beni mobili, in Riv. dir. civ. 1974, I, 7 ss; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976; Formiggini, Commissione, in Enc. dir., VII, Milano, 1960; Minervini, Commissione, in N.ss. Dig. it., III, Torino, 1967; Natoli, La rappresentanza, Milano, 1977; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965; Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1961; Rotondi-Rotondi, L'agenzia nella giurisprudenza, Milano, 2004; Santoro-Passerelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997; Saracini-Toffoletto, Il contratto di agenzia, artt. 1742-1753, Milano, 2014.

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