Codice Civile art. 1769 - Responsabilità del depositario incapace.Responsabilità del depositario incapace. [I]. Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti [2046]. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo [2041 s.]. InquadramentoL'incapacità del depositario determina, secondo le regole generali, l'annullabilità del contratto di deposito. La norma trova applicazione sia nelle ipotesi di incapacità naturale che in quelle di incapacità legale (Mastropaolo, 12). L'art. 1769, precisando che in tali ipotesi permane una responsabilità del depositario medesimo per la conservazione della cosa, nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti, pone il problema del coordinamento di tale regola col principio generale della retroattività dell'annullamento, in forza del quale verrebbe invece meno l'obbligazione di custodia del depositario incapace e quindi anche la sua responsabilità quale custode per la perdita o il deterioramento della cosa. Natura della responsabilitàSecondo parte della dottrina, l'art. 1769 non contraddice i principi generali, giacché la responsabilità del depositario incapace non segue la violazione di un'obbligazione, da cui egli è liberato in conseguenza dell'annullamento del contratto, ma sussiste nel concorso delle condizioni necessarie per il sorgere dell'ordinaria responsabilità extracontrattuale, con la quale si identificherebbe (Darmatello e Portale, 256; Mastropaolo, in Tr. Res.,500). Secondo altro orientamento, la norma porrebbe un aggravamento della posizione del custode incapace, lasciando persistere in capo a questi, malgrado l'annullamento del contratto, l'obbligo di custodia. In sostanza il depositario incapace, inadempiente dell'obbligazione di custodia, sarebbe responsabile ex contractu, rispondendo così del danno come se il fatto dannoso costituito dall'inadempimento integrasse un fatto illecito ex art. 2043 (Fiorentino, in Comm. S. B., 82). Quindi ai sensi dell'art. 1769, il depositario incapace risponde della conservazione della cosa come se fosse capace ed il contratto fosse valido. Effetti dell'annullabilità del contrattoIl depositante ha in ogni caso diritto di chiedere la restituzione della cosa in natura finché questa si trova presso il depositario. Se, invece, la cosa sia stata alienata, il depositante ha diritto di pretendere il rimborso del corrispettivo conseguito dal depositario (Funaioli, in Tr. G. S.-P., 28). Per quanto riguarda i diritti del depositario incapace, gli compete sicuramente il rimborso delle spese fatte per la conservazione della cosa e dal risarcimento delle perdite cagionate dal deposito. Nel caso in cui sia stato pattuito un compenso, l'annullamento del contratto dovrebbe porre nel nulla la corrispondente obbligazione del depositante (contra Fiorentino, in Comm. S. B., 83). BibliografiaDalmartello e Portale, voce Deposito, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952; Galasso A. e Galasso G., Deposito, in Dig. civ., 1989; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Majello, Il deposito nell'interesse del terzo, in Banca, borsa tit. cred. 1961, I, 311; Mastropaolo, Deposito (in generale), in Enc. giur., Roma, 1988; Salomoni, La responsabilità del custode per la perdita della detenzione del bene ricevuto, in Resp. civ. prev. 2014, fasc. 5, 1435. |