Codice Civile art. 1789 - Vendita delle cose depositate.

Caterina Costabile

Vendita delle cose depositate.

[I]. I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall'articolo 1515 [83 att.].

[II]. Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Inquadramento

In forza della disposizione in esame i magazzini generali possono, previo avviso al depositante, procedere alla vendita osservando le modalità previste dall'art. 1515 (Bozzi, 152; Zuddas, 184) in tre ipotesi, ovvero quando:

- il deposito è sottoposto a termine se alla scadenza il depositante non ritira le merci o non rinnova il contratto;

- trattandosi di deposito a tempo indeterminato, è decorso un anno dalla data di inizio del deposito;

- le merci sono minacciate di deperimento.

La vendita va, come detto, effettuata nella forma dei pubblici incanti, a mezzo di mediatore in merci iscritto presso la camera di commercio o, in mancanza, a mezzo di ufficiale giudiziario, e deve essere fatta nei locali dei magazzini generali (Bozzi, 163).

Il ricavato della vendita, dedotti le spese, il compenso e quanto altro sia dovuto ai magazzini, deve essere posto a disposizione degli aventi diritto (Fiorentino, in Comm. S. B., 1967, 118).

La dottrina ha evidenziato che la vendita forzata avviene in siffatte ipotesi a tutela del diritto del magazzino a riscuotere il corrispettivo, all'uopo attribuendogli un mezzo più efficace rispetto alle azioni di diritto comune (Massamormile, 190).

Bibliografia

Angeloni, Magazzini generali, in Nss. D.I., X, Torino 1964; Bozzi, Magazzini Generali, in Enc. dir., Milano, 1975; Clarizia, Nota di pegno, in Enc. dir., Milano, 1978; De Majo, Fede di deposito, in Enc. dir., Milano, 1968; Lener, Nota di pegno, in Dig. comm., 1994; Majello, Custodia e Deposito, Napoli, 1958; Massamormile, Magazzini generali, in Dig. comm., Torino, 1993; Rescigno, Fede di Deposito, in Dig. comm., 1991; Zuddas, Il deposito in albergo e nei magazzini generali, Torino, 2006.

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