Codice Civile art. 1800 - Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro.Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro. [I]. Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito [1768 ss.]. [II]. Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati. [III]. Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato [1703 ss.]. [IV]. Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [1574]. InquadramentoLa disposizione — che trova applicazione solo quando gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario non sono disciplinati dal contratto — prevede che per la custodia delle cose affidate al sequestratario trovano applicazione le norme sul deposito. Il sequestratario può alienare le cose, dandone pronto avviso agli interessati, se vi è imminente pericolo di perdita, o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli. Qualora la natura delle cose lo richieda, il sequestratario ha l'obbligo di amministrarle: in siffatta ipotesi si applicano le norme sul mandato. Il legislatore ha, inoltre, previsto che il sequestratario non può consentire locazioni per una durata superiore a quella prevista per le locazioni a tempo indeterminato (art. 1574). La giurisprudenza ha chiarito che il custode sequestratario assume la qualità di amministratore dei beni sequestrati per conto di colui il quale, in definitiva, ne sia dichiarato proprietario o possessore, con la conseguenza che solo quest'ultimo resta vincolato per i negozi giuridici posti in essere dal sequestratario durante l'amministrazione (Cass. III, n. 2429/1988). L'obbligo di custodiaIl sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alla disciplina del deposito (De Cristofaro, 488; Perchinunno, in Tr. Res., 1985, 607). Deve, pertanto, usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768, comma 1) e se il contratto è a titolo gratuito, la responsabilità per colpa deve essere valutata con minor rigore (art. 1768, comma 2). Ai sensi dell'art. 1769, il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. Il depositante ha in ogni caso diritto di chiedere la restituzione della cosa in natura finché questa si trova presso il sequestratario. Se, invece, la cosa sia stata alienata, il depositante ha diritto di pretendere il rimborso del corrispettivo conseguito dal depositario. Questi non può servirsi della cosa né affidarla ad altri senza il consenso del depositante (art. 1770, comma 1). Qualora circostanze urgenti e sopravvenute lo richiedano, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso dandone avviso appena possibile al depositante (art. 1770, comma 2). L'obbligo di amministrazioneQualora la natura delle cose lo richieda, il sequestratario ha l'obbligo di amministrarle: in siffatta ipotesi si applicano le norme sul mandato (D'Onofrio, in Comm. S. B., 1970, 142). Verrà in considerazione in primo luogo l'art. 1710 per il quale il mandatario tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (comma 1). Il mandatario è altresì tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (art. 1710, comma 2). Più in generale troveranno applicazione tutte quelle disposizioni (art. 1711 e ss.) relative agli obblighi reciproci tra mandante e mandatario (Forchielli, 59). Una limitazione espressa ai poteri del sequestratario è prevista dal quarto comma della norma in esame che dispone che il sequestratario non può consentire locazioni per una durata superiore a quella prevista per le locazioni a tempo indeterminato (art. 1574). Detta previsione si giustifica in ragione della considerazione che la funzione del sequestro viene meno con la definizione della controversia, con conseguente necessità di limitare il potere del sequestratario di locare rispetto a quanto previsto dalle norme in tema di mandato, potendo il mandatario stipulare locazioni fino alla durata di nove anni trattandosi di atto di ordinaria amministrazione (art. 1572, comma 1). Potere di stare in giudizioLa dottrina ritiene che il sequestratario può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e può agire in giudizio ed essere convenuto per tutti gli atti che fanno riferimento alla funzione svolta, esperire le azioni possessorie e, se la cosa si trova presso un terzo, agire per la consegna (D'Onofrio, in Comm. S. B., 1970, 141). Distinguere a seconda che i poteri del sequestratario siano circoscritti sul piano sostanziale alla custodia e quelli in cui questi si estendono anche all'amministrazione produce conseguenze anche sul piano della legittimazione processuale poiché mentre nei primi è di regola ammissibile soltanto una legittimazione passiva del sequestratario (potendo agire unicamente contro atti dei terzi che turbino l'esercizio della sua funzione), nei secondi questi può anche rendersi attore, ovviamente nella sfera dei suoi normali poteri di ordinaria amministrazione (De Cristofaro, ult. cit.). BibliografiaDe Cristofaro, Sequestro convenzionale, in Dig. civ., XVIII, Torino, 1998; De Cupis, Lineamenti del sequestro convenzionale, in Riv. dir. civ., 1983, 261; Forchielli, Sequestro convenzionale, in Nss. D. I., XVII, Torino 1970; Fortino, Sequestro conservativo e convenzionale, in Enc. dir., Milano, 1990. |