Codice Civile art. 1827 - Effetti dell'inclusione nel conto.Effetti dell'inclusione nel conto. [I]. L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva. [II]. Se l'atto è dichiarato nullo [1418 ss.], annullato [1425 ss.], rescisso [1447 ss.] o risoluto [1453 ss.], la relativa partita si elimina dal conto. InquadramentoL'unico effetto che deriva dalla inclusione in conto è quello di rendere il credito inesigibile e indisponibile, per destinarlo alla compensazione con eventuali futuri crediti della controparte. Esso tuttavia conserva la propria individualità dal punto di vista giuridico in quanto l'inclusione nel conto non rompe il legame tra il credito ed il titolo dal quale ha avuto origine. Pertanto permangono, nonostante l'inclusione in conto, le azioni ed eccezioni di nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione relative all'atto dal quale il credito deriva, con la conseguente eliminazione della partita dal conto (Cavalli, 3). Contenuto e ratio della normaIl singolo credito inserito nel conto corrente è soggetto a due regimi paralleli: da un lato, è assoggettato al regime di indisponibilità ed inesigibilità in ragione dell'annotazione nel conto corrente, dall'altro, conserva la propria individualità dal punto di vista giuridico in relazione al titolo che vi ha dato causa, essendo espressamente escluso l'effetto novativo dell'annotazione dalla norma in commento (Martorano, 1961, 661). Atto invalido o inefficaceSe l'atto è dichiarato nullo, ovvero è rescisso, risolto o annullato la relativa partita deve essere stornata dal conto corrente se ancora in essere. Se il conto è invece venuto a scadenza vanno distinte due ipotesi. Se il creditore della somma, in seguito ad eliminazione dell'atto che sorreggeva l'annotazione, è chi già in sede di saldo del conto risultava creditore, costui potrà agire per l'adempimento. Nel caso contrario, se il creditore della somma è chi è risultato debitore del saldo, costui potrà o compensare il debito se ancora non estinto ovvero, in caso contrario, agire con l'azione di ripetizione ex art. 2033 trattandosi di pagamento indebito (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 16). Azione revocatoria ordinaria e fallimentareIntervenuta l'inclusione nel conto corrente, resta ferma la facoltà per i creditori di esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901, che, naturalmente, non è rivolta contro l'atto di inclusione, ma contro l'atto da cui sorge il credito incluso (Fiorentino, ult. cit.). Ugualmente in caso di apertura della liquidazione giudiziale a carico di uno dei correntisti potranno essere revocate, a norma dell'art. 166, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, le rimesse da lui effettuate, purché si provi che l'altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza (per le procedure fallimentari v. 67 r.d. n. 267/1942). Anche la giurisprudenza ritenere soggetti a revocatoria fallimentare tanto i versamenti in conto corrente ordinario, quanto quelli in conto corrente bancario (Cass. I, n. 3415/1975). BibliografiaCaltabiano, Il conto corrente bancario, Padova, 1967; Cavalli, Conto corrente, in Enc. giur., VIII, Roma, 1988; Martorano, Il conto corrente bancario, Napoli, 1955; Martorano, voce Conto Corrente (contratto di), Enc. Dir., IX, Milano, 1961; Scozzafava e Grisi, voce “Conto corrente ordinario”, in Dig. Comm., IV, Torino, 1989; Sotgia, Del conto corrente, in Commentario al codice civile a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949. |