Codice Civile art. 1836 - Legittimazione del possessore.

Caterina Costabile

Legittimazione del possessore.

[I]. Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante [1777, 1992, 2003].

[II]. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

[III]. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Inquadramento

Il libretto di deposito può essere nominativo o al portatore.

La dottrina concorda nel qualificare i libretti nominativi come titoli di legittimazione, ma discute intorno alla natura dei libretti al portatore considerati dall'opinione maggioritaria come veri e propri titoli di credito (contra v. Campobasso, 8).

La giurisprudenza riconosce al libretto al portatore natura di titolo di credito (Cass. I, n. 24543/2016; Cass. III, n. 22328/2007).

La norma in esame disciplina la responsabilità della banca in caso di pagamento dei libretti al portatore prevedendo che la stessa è liberata se, senza dolo o colpa grave, paga al portatore del titolo anche se costui non è il depositante.

Libretto al portatore: natura giuridica

Nel caso dei libretti di risparmio al portatore legittimato a compiere le operazioni, e in particolare i prelievi, è il possessore del libretto stesso. Pertanto, la banca non è tenuta ad accertare la legittimità del possesso e può ritenersi liberata se effettua il pagamento al presentatore del documento, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Controversa è la natura giuridica dei libretti al portatore.

La dottrina dominante li considera veri e propri titoli di credito (Fiorentino, in Comm. S. B., 1972, 428; Molle, in Tr. C. M.,1981, 138; Santoro, 617), ma c'è anche chi ritiene di poter ravvisare nei libretti al portatore un esempio di quei titoli impropri cui fa riferimento l'art. 2002 un titolo, cioè, che serve a identificare l'avente diritto alla prestazione e a trasferire il diritto da esso documentato, senza per questo adempiere alla piena funzione dei titoli di credito (Maggiolo, 888).

Il punto controverso, naturalmente, è se nei libretti al portatore si possano ravvisare quei requisiti della letteralità e dell'autonomia che sono propri dei titoli di credito.

La giurisprudenza riconosce al libretto al portatore natura di titolo di credito, ritenendo di conseguenza il possesso dello stesso sufficiente per attribuire la legittimazione all'esercizio del diritto menzionato nel libretto in base alla presentazione all'istituto emittente (Cass. III, n. 22328/2007).

La S.C. ha ribadito che i libretti di deposito pagabili al portatore sono sostanzialmente titoli di credito caratterizzati dall'intrinseco riferimento causale al rapporto sottostante (deposito a risparmio) e da una circolazione ristretta dipendente proprio dalla natura del rapporto medesimo dato che, sempre secondo le regole generali, sono opponibili le eccezioni fondate sul rapporto causale (Cass. I, n. 24543/2016).

Il diritto del portatore che abbia il possesso del documento viene meno se il libretto perde l'efficacia di titolo di credito, ipotesi che ricorre nel caso previsto dall'art. 9 l. n. 948/1951, in base al quale al termine della procedura di ammortamento, promossa a seguito di smarrimento, distruzione o sottrazione, il presidente del tribunale o il pretore pronunzia l'inefficacia giuridica del libretto (Cass. I, n. 1048/1998).

Libretto al portatore con nome o sigla

I libretti al portatore contengono talora l'indicazione di un nome o contrassegno, che serve però solo ad indentificare il conto e non ad attribuire la titolarità del deposito: anche in questo caso la disciplina rimane immutata: le operazioni possono essere compiute con effetti liberatori da un soggetto diverso dall'intestatario, il libretto — e il credito in esso incorporato — si trasferisce col possesso (Santoro, ult. cit.).

La giurisprudenza ritiene che l'apposizione su un libretto di deposito a risparmio, nella parte riservata all'intestazione, di una sigla, di un numero, di un nome di fantasia, di una combinazione di lettere o di numeri, non è idonea a costituire un valido elemento di riferibilità o di appartenenza del libretto ad una persona determinata, tali indicazioni valendo solo ad individuare il libretto, onde consentire alla banca una corretta tenuta della contabilità. In siffatte ipotesi il libretto deve, pertanto, qualificarsi al portatore, e non nominativo (Cass. I, n. 5949/1982).

Libretto nominativo

I libretti di deposito a risparmio nominativi sono intestati ad una determinata persona fisica o giuridica, e le operazioni di prelievo possono essere compiute solo dal titolare, dal suo legittimo rappresentante o da persona munita di procura speciale; chiunque invece può effettuare versamenti.

La nominatività ha lo scopo di garantire il titolare nel caso di smarrimento o furto del libretto: nessuno può prelevare le somme depositate e il titolare è in grado di ottenere con facilità un duplicato dalla banca emittente.

Pacifica è la natura giuridica dei libretti nominativi. È certamente da escludere che possa trattarsi di titoli di credito: nei titoli di credito il diritto è incorporato nel documento e ne segue la sorte, mentre invece nel caso dei libretti di risparmio nominativi il credito può essere trasferito, sequestrato o pignorato a prescindere dal documento.

La dottrina è concorde nel considerarli titoli di legittimazione (Santoro, 618): il possesso del libretto è necessario per esigere dalla banca il pagamento delle somme depositate, e la banca a sua volta può ritenersi liberata quando il pagamento sia effettuato al possessore che risulti anche intestatario a seguito di accertamenti espletati con la diligenza richiesta alle aziende di credito nell'esercizio della loro specifica attività.

Libretto nominativo pagabile al portatore

Qualora sul libretto nominativo sia apposta la clausola “pagabile al portatore” la banca deve effettuare il pagamento al possessore del titolo senza verificare la legittimazione del presentatore.

La dottrina unanime qualifica i libretti nominativi con la clausola “pagabile al portatore” come titoli di legittimazione e non di credito ritenendo ad essi applicabili, in tema di cessione, la disciplina dei libretti nominativi ordinari (Molle, in Tr. C. M., 1981, 134, Santoro, ult. cit.).

La giurisprudenza invece ha in alcune pronunce aderito all'impostazione dottrinale qualificando i libretti nominativi pagabili al portatore come documenti di legittimazione (Cass. I, n. 651/1989), mentre in altre li ha qualificati come veri e propri titoli di credito al pari di quelli «al portatore» (Cass. I, n. 336/1995).

Cointestazione

La prassi bancaria prevede che i libretti nominativi possono essere intestati a più persone.

La giurisprudenza ha all'uopo evidenziato che la mera cointestazione del librettosenza facoltà di agire separatamentecomporta l'accensione di un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestatario, anche se non può agire anche per l'altro, può tuttavia disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell'obbligazione di denaro (Cass. III, n. 23844/ 2008).

Nel caso, invece, in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni attive e passive anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo della obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari (Cass. I, n. 15231/2002).

Pertanto il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare (Cass. I, n. 12385/2014).

Ammortamento

La procedura di ammortamento del libretto di deposito bancario ha, come unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito, come è reso esplicito da quanto dispongono l'art. 1836 e, per i libretti al portatore, gli artt. 7 e ss. l. n. 948/1951.

Pertanto, il rilascio, a seguito della procedura di ammortamento, del duplicato di libretti di deposito bancario nominativi o al portatore estingue nei confronti dell'istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.

Nella controversia con l'ammortante, il detentore è tenuto peraltro a provare, non già di aver eseguito il deposito della somma presso la banca che ha emesso il libretto, ma soltanto di aver acquistato la titolarità del credito da esso portato anteriormente all'ammortamento. Detto onere probatorio, nel caso di libretto al portatore, può essere assolto dimostrando di aver posseduto quest'ultimo prima dell'ammortamento, spettando quindi all'ammortante dare la prova contraria (attesa la presunzione di buona fede nel possesso, ex art. 1147) che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede, ovvero (stante la presunzione di possesso intermedio ex art. 1142) che il credito era stato successivamente trasferito dal detentore.

Ciò in quanto l'ammortamento priva il possessore del libretto della legittimazione cartolare, impedendo l'ulteriore trasferimento del credito secondo le regole sulla circolazione dei titoli di credito, ma non opera retroattivamente, nel senso di rendere inefficaci i trasferimenti operati anteriormente all'ammortamento mediante traditio del libretto (Cass. I, n. 15496/2005).

Attesa la funzione della procedura, la richiesta di ammortamento presentata congiuntamente da due soggetti, con la quale gli stessi si siano dichiarati comproprietari del libretto, non ha il valore probatorio di confessione nel giudizio successivamente intentato da uno dei due soggetti nei confronti dell'altro al fine dell'accertamento della proprietà della somma depositata, ma rappresenta un semplice indizio, che può essere superato dalla prova che detta somma proveniva esclusivamente dal patrimonio dell'attore (Cass. I, n. 4870/2006).

Onere di diligenza della banca

L'art. 1836, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, impone alla banca, in forza del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla stessa nella esecuzione dei contratti con i clienti, di procedere a tutte le attività strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto. Conseguentemente, la banca ha il potere-dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo — qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione — agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e, se del caso, rifiutando il rimborso.

Pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare (Cass. I, n. 17039/2008).

Bibliografia

Campobasso, Deposito, III, Deposito bancario, in Enc. giur., X, Roma, 1988; Ferri, voce Deposito Bancario, in Enc. dir., XII, Milano, 1964; Guglielmucci, Deposito bancario, in Dig. comm., IV, Torino, 1989; Maggiolo, Libretto di deposito, in Noviss. Dig. it., IX, Torino, 1963; Santoro, voce Libretto di deposito a risparmio, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974; Sotgia, Contratti bancari, in Commentario al codice civile a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949.

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