Codice Civile art. 1849 - Ritiro dei titoli o delle merci.

Caterina Costabile

Ritiro dei titoli o delle merci.

[I]. Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito [1795, 1850].

Inquadramento

Il meccanismo della proporzionalità costante tra debito e garanzia consente al debitore di ottenere nel corso del rapporto lo svincolo dei beni dati in pegno subordinatamente alla riduzione dell'anticipazione connessa, ovvero alla restituzione delle somme erogate in misura sufficiente a conservare inalterata la proporzione tra le due grandezze originariamente stabilita.

Si tratta quindi di una facoltà data al contraente di modificare, a sua richiesta, la entità dell'anticipazione, e cioè di modificare, con un suo atto di volontà, taluni elementi contrattuali, purché rimanga integro quel rapporto tra credito e garanzia che è l'elemento essenziale del contratto (Ferri, 524).

La presente disposizione integra una deroga al principio della indivisibilità del pegno sancita dall'art. 2799.

Lo svincolo dei beni nell'anticipazione in conto corrente ed anticipazione semplice

La dottrina ha evidenziato che nella anticipazione in conto corrente non soltanto la facoltà ex art. 1849 può essere esercitata addirittura prima che vi sia stata una utilizzazione delle somme messe a disposizione e che sia sorto un obbligo di restituzione, ma, quando venga esercitata, ha per effetto di ridurre la disponibilità, mentre la restituzione anticipata ha l'effetto di ripristinare la disponibilità originaria (Ferri, ult. cit.).

Invece, nell'anticipazione semplice, il ritiro parziale dei titoli o delle merci comporterà l'obbligo del sovvenuto di rimborsare una percentuale della somma riscossa corrispondente al valore dei beni svincolati (Pavone La Rosa, 579).

Bibliografia

Ciccarello, voce Pegno (dir. priv.), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982; Dalmartello, Pegno irregolare, in Nss. D.I., XIl, 1965, 799; Ferri, voce Anticipazione bancaria, in Enc. dir., II, Milano, 1958; Pavone La Rosa, Apertura di credito garantita da pegno e anticipazione bancaria, in Le operazioni bancarie, Milano, II, 1978; Serra, Anticipazione bancaria, in Dig. comm., I, Torino, 1987; Tondo, Dei contratti bancari, in Trattato Di Martino, Novara-Roma, 1971; Vaccaro e Attilio, Disciplina fallimentare e modus operandi del pegno irregolare, in Banca borsa e tit. credit. 2005, 2, 174.

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