Codice Civile art. 1870 - Ricognizione.

Caterina Costabile

Ricognizione.

[I]. Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento [2720], trascorsi nove anni dalla data del precedente [969; 186 trans.].

Inquadramento

La disposizione in parola, oltre ad impedire l'estinzione del rapporto per prescrizione a prescindere dall'esecuzione delle singole annualità, assolve ad una funzione probatoria connessa alla perpetuità del rapporto, consentendo periodicamente la stesura di nuovi elementi documentali di ragionevole utilità nello svolgersi delle generazioni (Lerner, 216).

Si tratta, evidentemente, di una regola a carattere pratico, a tutela del titolare ed all'iniziativa di questi subordinata, avente ad oggetto una mera riproduzione documentale del negozio originario costitutivo della rendita.

La dottrina concorda nell'evidenziare l'efficacia meramente probatoria ed in un certo senso confessoria della ricognizione documentale in discorso, insuscettibile di sanare o sostituire il titolo originario, con conseguente applicazione, nella specie, di quanto disposto dall'art. 2720 circa l'efficacia probatoria in questione (Lerner, 271).

Natura giuridica

La natura giuridica della ricognizione è discussa in dottrina.

Alcuni autori la riconducono al negozio di accertamento (Torrente, in Comm. S. B., 1955, 60), mentre da altri la qualificano come un mero atto giuridico privo di una qualunque funzione dispositiva (Lerner, 254).

In particolare, si è fatto ricorso alla figura del negozio di accertamento, ritenendosi che l'intento negoziale nella specie sarebbe diretto ad eliminare una situazione d'incertezza relativa al titolo originario, nonché al fine di escludere, attraverso la funzione accertativa, ogni eventuale effetto sanante del negozio successivo su quello originario.

I critici di tale impostazione hanno, di contro, evidenziato che la ricognizione forma oggetto di un obbligo ed è quindi obbiettivamente ancorata non tanto ad una libera determinazione negoziale, quanto al dato cronologico del decorso dei nove anni dal precedente atto, come si è detto, prescindendo da ogni situazione d'incertezza soggettiva (Lerner, 255).

È stato poi sottolineato che l'art. 1870 fa esclusivo riferimento ad un'attività documentale posta unilateralmente a carico del debitore della rendita, in relazione alle rilevate finalità probatorie ed interruttive della prescrizione: pertanto, è stata esclusa la portata dispositiva della ricognizione, attribuendole il carattere di mera dichiarazione di scienza (Dattilo, 864; Valsecchi, in Tr. C. M., 1961, 58).

Bibliografia

Allara, La prestazione in luogo di adempimento, in Ann. Palermo, 1927; Brancasi, voce Rendita dello Stato, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; Dattilo, voce Rendita (dir. priv)., in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; Gardella Tedeschi, Rendita perpetua, in Dig. civ., Torino, 1997; Lerner, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967.

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