Codice Civile art. 1906 - Danni cagionati da vizio della cosa.Danni cagionati da vizio della cosa. [I]. Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato. [II]. Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito. InquadramentoL'art. 1906 pone una delimitazione causale del danno indennizzabile per l'ipotesi in cui il danno sia derivato da un vizio intrinseco della cosa non denunciato all'assicuratore (Rossetti, 44) Se, invece, il vizio ha solo aggravato un danno che si sarebbe comunque verificato, l'assicuratore risponde nella misura in cui il danno sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito. Entrambe le previsioni sono derogabili dalle parti avendo il legislatore espressamente fatto salvo il patto contrario. Ambito di applicazioneLa giurisprudenza ha chiarito che la disposizione in esame trova applicazione solo nell'assicurazione contro i danni in senso stretto, e non anche nell'assicurazione della responsabilità civile, quand'anche il contratto abbia ad oggetto la responsabilità derivante dal possesso o dall'uso di una cosa determinata. Nell'assicurazione della responsabilità civile, infatti, la cosa esposta al rischio è il patrimonio dell'assicurato non una res determinata (Cass. I, n. 797/1990). Il vizioIl vizio cui la norma si riferisce è il vizio intrinseco ovvero un vizio che non dipende dall'intervento di un agente esterno alla cosa: il vizio sarà quindi relativo ad una quantità naturale oppure ad un'alterazione non normale del bene. La dottrina distingue le due ipotesi in quanto ritiene che il vizio legato ad una qualità naturale della cosa, in quanto inassicurabile per assenza di rischio ex art. 1895, non ammetterebbe patto in contrario in favore dell'indennizzabilità (Salandra, in Comm. S.B. 1966, 311). Il vizio deve poi essere occulto ovvero non denunciato e non altrimenti conoscibile dall'assicuratore (Fanelli, 1973, 27). BibliografiaAngeloni, voce Assicurazione della responsabilità civile, in Enc. dir., III, Milano, 1958; Antonucci, L'assicurazione tra impresa e contratto, Bari, 1994; Buttaro, voce Assicurazione contro i danni, in Enc. dir., III, Milano, 1958; De Strobel e Ogliari, L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private, VI, Milano, 2008; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; Donati e Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; Fanelli, Assicurazione contro i danni, in Enc. giur., III, Roma, 1988; Fanelli, Le Assicurazioni, Milano, 1973; La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012. |