Codice Civile art. 1941 - Limiti della fideiussione.

Caterina Costabile

Limiti della fideiussione.

[I]. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose [1942].

[II]. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

[III]. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Inquadramento

L'art. 1941 costituisce un corollario dell'accessorietà della fideiussione contemplando una ipotesi di nullità parziale della fideiussione nella parte in cui sia prevista la garanzia per un importo maggiore o con modalità più onerose rispetto al debito principale.

Si tratta di una norma inderogabile (Giusti, in Tr. C. M., XVIII, 3, 1998, 142): di conseguenza, l'eventuale patto contrario risulta affetto da nullità parziale e la fideiussione deve considerarsi prestata entro i limiti dell'obbligazione principale.

La fideiussione con modalità diverse dall'obbligazione principale

Non tutte le pattuizioni con cui il fideiussore concordi diverse modalità di adempimento sono da considerarsi nulle, bensì soltanto quelle che determinano una maggiore gravosità dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale (Giusti, 146).

Si reputano, pertanto, conformi al disposto dell'art. 1940 i meccanismi che facilitano la realizzazione dell'interesse del creditore senza modificare l'assetto sostanziale che le parti hanno convenuto (Giusti, 147) come nel caso di una clausola penale o solve et repete (Cass. III, n. 2909/1996).

È stata di contro ritenuta nulla la clausola che preveda l'adeguamento al costo della vita secondo gli indici Istat dell'importo massimo garantito dal fideiussore, clausola all'evidenza funzionale ad un'illegittima trasformazione dell'obbligazione originariamente contratta a garanzia di un debito di valuta in un debito di valore (Cass. III, n. 23967/2004).

In forza del disposto del comma 2 dell'art. 1940 è stata altresì ritenuta ammissibile la prestazione di garanzia fideiussoria con durata inferiore al mutuo ipotecario garantito (Cass. III, n. 27531/2014).

Bibliografia

Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, Banca borsa e tit. cred. 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992.

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