Codice Civile art. 1945 - Eccezioni opponibili dal fideiussore.

Caterina Costabile

Eccezioni opponibili dal fideiussore.

[I]. Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità [1247 1, 1939].

Inquadramento

La disposizione in esame attribuisce al fideiussore la facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella di incapacità (Ravazzoni, 259).

L'art. 1945 risulta espressione della necessaria accessorietà della fideiussione, carattere che ne individua l'identità causale imponendo che il fideiussore si trovi nella stessa posizione del debitore garantito (Giusti, in Tr. C. M., XVIII, 3, 1998, 205).

Il debitore non è, tuttavia, titolare di una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia (Cass. I, n. 4830/2010; Cass. I, n. 12225/2003).

Le eccezioni opponibili

Tra le eccezioni opponibili dal fideiussore al creditore principale (in arg. v. Falqui Massidda, 9) vi sono:

1) la compensazione (art. 1247);

2) la remissione del debito (art. 1239);

3) la confusione (art. 1253);

4) l'impossibilità di provare il contratto per testimoni o per presunzioni, in deroga al principio secondo cui nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem il limite alla libertà di prova vige nei soli confronti delle parti del negozio (Cass. III, n. 14469/2008);

5) La prescrizione, anche presuntiva (Cass. III, n. 3284/1971);

6) - la rescissione, la novazione o la risoluzione meno che non siano incompatibili col contenuto dell'obbligazione fideiussoria (Cass. III, n. 2958/1979).

Inoltre, il fideiussore citato in giudizio dal creditore unitamente al debitore principale per l'adempimento coattivo della medesima prestazione può opporgli non solo le eccezioni opponibili dal debitore principale, ma altresì quelle fondate sui suoi rapporti personali con il creditore: egli, pertanto, può far valere in compensazione un proprio credito verso di lui, con la conseguenza che, costituendo la compensazione una causa satisfattiva di estinzione dell'obbligazione, essa giova al debitore principale, dal quale il creditore, correlativamente liberato dalla sua obbligazione verso il fideiussore, non potrà pretendere l'ulteriore adempimento del debito principale (Cass. I, n. 14861/2001).

La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che l'art. 1945, laddove consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, per ciò stesso non gli consente di opporre eccezioni che il debitore principale non potrebbe opporre perché coperte da giudicato (Cass. I, n. 16669/2012).

L'estratto conto non contestato dal debitore principale

Costituisce ormai orientamento consolidato il principio che al fideiussore è preclusa la possibilità di contestare gli estratti conto per i quali sia decorso il termine di decadenza per la contestazione da parte del correntista (Cass. III, n. 8944/2016): ciò sulla base del riconoscimento in capo al fideiussore di un diritto autonomo a contestare tali estratti, il cui mancato tempestivo esercizio determina la decadenza (Cass. III, n. 18650/2003).

Ciò nondimeno è stato rimarcato che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo strettamente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: pertanto, i fideiussori non perdono il diritto di contestare il tasso applicato in concreto dall'istituto di credito nel caso in cui essi adducano la violazione della relativa clausola contrattuale (Cass. I, 1978/1996).

Il giudicato

In ipotesi di giudicato favorevole emesso nei confronti del debitore principale, è considerata pacifica in dottrina la possibilità per il fideiussore di avvalersene nei confronti del creditore, purché la sentenza non si fondi su eccezioni personali del debitore principale (Bozzi, in Tr. Res., 1985, 254; Ravazzoni, 261).

La giurisprudenza ha ritenuto che il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori (art. 1306) è applicabile anche all'obbligazione solidale fideiussoria, tanto più che nella solidarietà fideiussoria l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale, cui il giudicato si riferisce (Cass. III, n. 4292/1976).

Derogabilità della norma: la clausola solve et repete

La giurisprudenza (Cass. III, n. 3525/2009) ritiene che la norma in esame non tutela un interesse di ordine pubblico, bensì di natura privata, con la conseguenza che le parti possono validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, una clausola in base alla quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale.

In dottrina non esiste un'opinione unanime aderendo alcuni autori all'impostazione della giurisprudenza (Fragali, 369), da cui invece dissentono altri (Giusti, in Tr. C. M., XVIII, 3, 1998, 208).

La giurisprudenza ha altresì ritenuto che la c.d. clausola di «solve et repete» inserita in un contratto di fideiussione è pienamente valida, in quanto costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto, né urta contro il divieto di patto commissorio, che opera per le garanzie reali e non per quelle personali. In presenza di siffatta clausola il garante può far vivere le eccezioni inerenti direttamente al contratto di fideiussione, quelle relative all'invalidità dello stesso, quelle concernenti la contrarietà del comportamento del beneficiario ai principi di correttezza e buona fede e, infine, quelle relative alla nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale (Cass. III, n. 2909/1996).

Bibliografia

Biscontini, Assunzione di debito e garanzia del credito, Camerino-Napoli, 1993; Biscontini, Solidarietà fideiussoria e decadenza, Camerino-Napoli, 1980; Bozzi, La fideiussione, Milano, 1995; Falqui Massidda, La fideiussione, in Enc. giur., XIV, Roma, 1989; Fragali, voce Fideiussione, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968; Nicolai, Le fattispecie fideiussorie fra solidarietà passiva, regresso e surrogazione, Banca borsa e tit. cred. 3, 2014, 261; Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. civ., VII, Torino, 1992.

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