Codice Civile art. 1979 - Poteri dei creditori cessionari.

Caterina Costabile

Poteri dei creditori cessionari.

[I]. L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi [193 trans.].

Inquadramento

L'art. 1979 stabilisce che l'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari e che essi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale.

Il legislatore non ha, tuttavia, previsto modalità, tempi di esecuzione o contenuto dei poteri di amministrazione spettanti ai creditori cessionari con la conseguenza che, se gli stessi non sono disciplinati analiticamente nel contratto, sorge il problema di stabilire l'ambito oggettivo della gestione affidata ai creditori o ai liquidatori.

La disposizione non specifica nemmeno la tipologia di azioni di carattere patrimoniale esercitabili dai creditori.

L'amministrazione dei beni ceduti

Per effetto del negozio di cessione dei beni ai creditori, ai creditori cessionari spetta non solo l'amministrazione dei beni ceduti, ma anche — sia pure nel quadro della liquidazione delle attività del cedente e del successivo riparto del ricavato — il potere di disporre, nel loro interesse, dei beni anzidetti (Cass. trib., n. 20580/2005).

Nel caso in cui la cessione dei beni sia effettuata nell'ambito di un concordato preventivo, la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale (Cass. I, n. 17060/2007).

La dottrina ha evidenziato che i creditori cessionari non possono compiere un'attività gestoria di pura conservazione, mirante, cioè, esclusivamente all'amministrazione del patrimonio, oltre il termine strettamente necessario per portare a termine la liquidazione (Salvi, in Comm. S.B. 1974, 354; Vassalli, in Tr. Res. 1985, 416).

La giurisprudenza ha rimarcato che, poiché la cessione dei beni ai creditori importa la perdita, da parte del debitore cedente, del potere di disporre dei beni ceduti ed il passaggio dei poteri di amministrazione di tali beni ai cessionari, si configura, nei rapporti interni tra cedente e cessionari, come un mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse dei mandatari e, nei rapporti esterni, come potere di rappresentanza sostanziale e processuale spettante ai cessionari nei confronti del cedente. Da ciò consegue il diritto dei cessionari di chiedere al giudice dell'esecuzione e di ottenere la consegna del residuo della somma ricavata dalla vendita forzata di uno dei beni ceduti ed assoggettato alla esecuzione da altri creditori, anteriori alla cessione e non partecipanti alla medesima, al fine di destinarlo alla ripartizione in soddisfacimento delle loro ragioni (Cass. III, n. 6853/1988).

Sono discusse in dottrina le conseguenze della commissione da parte dei creditori cessionari di atti estranei alla funzione del contratto.

Secondo una prima impostazione detti atti sarebbero nulli anche rispetto ai terzi; secondo una diversa ricostruzione, invece, si applicherebbe l'art. 1398 siche l'atto compiuto dal falsus procurator sarebbe inefficace nei confronti del terzo e del debitore; altri autori riconducono siffatta ipotesi all'art. 1986, comma 2, che stabilisce la risoluzione della cessione per inadempimento secondo le regole generali (in arg. v. Vassalli, 1985, 420).

Le azioni di carattere patrimoniale esercitabili dai creditori

La giurisprudenza ha chiarito che ai creditori cessionari viene attribuito solo un potere di disposizione strumentale alla liquidazione ed al riparto, perciò, anche dopo la cessione, il debitore cedente, purché ciò non comporti contrasto di interessi con i cessionari (Cass. III, n. 3827/1982), conserva la titolarità e l'esercizio diretto delle azioni relative alle attività cedute, che può espletare anche nei rapporti interni della cessione, e l'esercizio di tali azioni non rende necessario il litisconsorzio dei creditori cessionari (Cass. III, n. 10738/2000).

In dottrina si è posto il quesito se i creditori cessionari possano esperire le azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1169 (azione di reintegrazione) e 1170 (azione di manutenzione).

La tesi positiva si basa sulla considerazione che lo spossessamento è connesso con l'esigenza di amministrazione e liquidazione da parte dei creditori (Ghidini, 171; Vassalli, 1985, 417).

La tesi negativa fa leva, invece, sulla differenza tra il possesso disciplinato dal codice civile e quello riconosciuto ai creditori cessionari, che sanno di non essere proprietari dei beni e che gli effetti della loro attività ricadono nella titolarità del debitore (Salvi, in Comm. S.B. 1974, 357).

Bibliografia

Bessone, Cessione ai creditori e disciplina dell'atto di disposizione del debitore sui beni ceduti, in Foro pad., 1967, III, 63; Betti, Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1935, II, 304; Candian, Sulla cessione dei beni ai creditori, in Dir. fall., 1943, I, 16; Castana, La cessione dei beni ai creditori nelle diverse fattispecie, Milano, 1957; De Martini, La cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1942, I, 320; Di Pace, Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Foro it., 1938, I, 777; Foà, Cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1934, 40; Ghidini, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956; Miccio, voce Cessione dei beni ai creditori, in Enc. dir., VI, Milano, 1960; Nicita, Il dolo nell'annullamento della cessio bonorum per dissimulazione dei beni, in Giust. civ., 1988, II, 360.

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