Codice Civile art. 1981 - Spese.Spese. [I]. I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito [1332] devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa. InquadramentoL'art. 1981 si occupa di individuare i soggetti passivi delle spese di liquidazione e della fonte da cui devono provenire, ossia il ricavato di quest'ultima. Il legislatore specifica che le spese gravano solo sui creditori cessionari, su quelli che hanno concluso il contratto e su quelli che vi hanno aderito. La ratio della norma è quella di onerare solo i creditori in quanto soggetti attivi della liquidazione. Il cessionario che non anticipi le spese necessarie per la liquidazione non resta escluso dal riparto, ma deve pagare gli interessi moratori ai creditori cessionari adempienti (Carresi, in Comm. D'A. F. 1949, 501). Ambito di applicazioneLa disposizione in esame trova applicazione anche nella fattispecie della cessione dei beni stabilita con la proposta di concordato preventivo, ma in tal caso l'onere di anticipazione delle spese resta a carico del debitore sia come fondo iniziale che come detrazione dal ricavato della liquidazione. BibliografiaBessone, Cessione ai creditori e disciplina dell'atto di disposizione del debitore sui beni ceduti, in Foro pad., 1967, III, 63; Betti, Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1935, II, 304; Candian, Sulla cessione dei beni ai creditori, in Dir. fall., 1943, I, 16; Castana, La cessione dei beni ai creditori nelle diverse fattispecie, Milano, 1957; De Martini, La cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1942, I, 320; Di Pace, Natura giuridica della cessione dei beni ai creditori, in Foro it., 1938, I, 777; Foà, Cessione dei beni ai creditori, in Riv. dir. comm., 1934, 40; Ghidini, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956; Miccio, voce Cessione dei beni ai creditori, in Enc. dir., VI, Milano, 1960; Nicita, Il dolo nell'annullamento della cessio bonorum per dissimulazione dei beni, in Giust. civ., 1988, II, 360. |