Codice Civile art. 2021 - Legittimazione del possessore.

Caterina Costabile

Legittimazione del possessore.

[I]. Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente [1992].

Inquadramento

I titoli di credito nominativi si caratterizzano per la circostanza che l'intestazione ad un determinato soggetto risulta non solo dal contesto del documento ma, altresì, da un apposito registro tenuto dal debitore: pertanto, la legittimazione cartolare è offerta dalla coincidenza tra il nome del portatore, l'intestazione che risulta dal titolo e quella che risulta dal registro predetto (Angelici, 1; Martorano, 1979, 224).

Per i titoli di credito nominativi, che rientrano nella categoria dei titoli a legittimazione nominale, e che vengono anche studiati in riferimento ai titoli di massa e di investimento a lungo termine, il mutamento della legittimazione richiede la collaborazione, ritenuta dovuta (in giurisprudenza Cass. I, n. 13106/2004), del debitore, che deve provvedere, a propria responsabilità, alle annotazioni nel registro e sul titolo, come dispone il comma 3 dell'art. 2022 (Tedeschi, 471).

Legittimazione

Dalla disposizione in esame emerge che elemento essenziale della legittimazione cartolare per i titoli nominativi è il possesso del titolo. Circostanza questa che trova conferma nel disposto della parte finale dell'art. 2022, comma 2, che subordina la modifica dell'intestazione, richiesta dall'acquirente, all'esibizione del titolo (Fiorentino, in Comm. S.B. 1974, 228).

Ciò nondimeno, come chiarito dalla giurisprudenza, nei titoli nominativi la mera disponibilità materiale del documento senza l'intestazione sul titolo e nel registro dell'emittente, risulta inidonea a consentire l'esercizio dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà sul documento (Cass. I, n. 2103/1982).

Emerge, dunque, una particolarità dei titoli in esame legata alla circostanza che per il mutamento della legittimazione è necessaria la collaborazione del debitore il quale deve provvedere alla relativa annotazione sul titolo e sul proprio registro o solo sul registro (Laurini, 117).

Anche per i titoli nominativi occorre sempre distinguere tra legittimazione, cui si riferiscono gli artt. 2021 e seguenti, sia per l'esercizio del diritto cartolare, sia per il trasferimento del titolo, e proprietà del diritto, dato che anche riguardo ai titoli nominativi il diritto incorporato nel titolo si trasferisce con il consenso, mentre il possesso e le formalità previste nell'art. 2021 concernono la legittimazione (Tedeschi, 471).

È stato osservato in dottrina che l'intestazione nel registro dell'emittente, ai fini della legittimazione, ha una importanza limitata, poiché quell'intestazione non può essere rifiutata al possessore qualificato del titolo: quindi, salve disposizioni di leggi speciali, l'emittente non può rifiutare la prestazione al possessore qualificato del titolo adducendo che questo non risulti intestato a suo favore nel registro.

L'eccezione è opponibile solo quando la non corrispondenza fra intestazione del titolo e intestazione nel registro è indice di un'alterazione o falsificazione della prima, dato che il requisito della doppia intestazione è stabilito proprio per impedire tali alterazioni (Tedeschi, 472). In siffatta ipotesi, tuttavia, la legittimazione dell'intestatario viene meno non perché manchi la corrispondente annotazione nel registro dell'emittente, ma perché l'intestazione del titolo è falsa o falsificata (Fiorentino, in Comm. S.B. 1974, 230).

In dottrina si evidenzia, altresì, che e il possessore qualificato del titolo, finché questo non è intestato a suo nome nel registro dell'emittente, non è legittimato all'esercizio del diritto, in quanto ciò dipende dalla mancanza della necessaria doppia intestazione nel registro e sul titolo, ma soltanto a chiedere l'intestazione del titolo a suo nome (Tedeschi, 472).

Le condizioni per ottenere l'iscrizione nel registro dell'emittente costituiscono, in pratica, in sede di legittimazione attiva una sorta di legittimazione di primo grado o prelegittimazione, utile per ottenere quel completamento di legittimazione che è dato soltanto dall'iscrizione nel registro (Angelici, 3; Laurini, 118).

Titoli di massa

I titoli di massa sono emessi a favore di una molteplicità di persone, ma con un'unica operazione, e pertanto risultano caratterizzati dalla reciproca omogeneità e reciproca fungibilità (Asquini, 95).

Il titolo di credito nominativo è coerente col sistema dei titoli di massa, in particolare quando gli stessi sono destinati a svolgere una funzione di investimento.

In tale ambito emerge, difatti, da un lato le esigenze dell'investitore di anonimato e di rapidità delle transazioni cartolari collegate ad operazioni di investimento e disinvestimento e, dall'altro, l'esigenza dell'emittente di organizzare una complessa operazione economica avvalendosi di uno strumento documentale, il registro dell'emittente, mediante il quale provvedere alla sua gestione (Angelici, 1).

A questo proposito occorre segnalare che l'evoluzione successiva ha condotto il legislatore a delineare un sistema di circolazione dei titoli di massa alternativo rispetto a quello previsto dal codice per i titoli nominativi, incentrato sulla dematerializzazione degli stessi (v. sub art. 1992).

Bibliografia

Asquini, Titoli di credito, Padova, 1966; Angelici, Titoli di credito nominativi, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1994; De Luca, Appunti su Titoli di credito nominativi e azioni, in Banca borsa tit. cred., 2015, 3, 340; Ferri, I titoli di credito, Torino, 1958; AA.VV., I titoli di credito, a cura di Laurini, Milano, 2009; Martorano, voce Titoli nominativi, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Id., Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari, Napoli, 1979; Tedeschi, Titoli di credito, in Dig. comm., Torino, 1998.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario