Codice Civile art. 2136 - Inapplicabilità delle norme sulla registrazione.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Inapplicabilità delle norme sulla registrazione.

[I]. Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese [2188 ss.] non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200.

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 558/1999, “Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 dello stesso codice e le società semplici...”. Peraltro, a norma dell'art. 2 d.lgs. n. 228/2001 “L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'art. 2193 codice civile”.

Bibliografia

Carrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557; Giuffrida, Soccida, in Enc. dir., XLII, Milano, 1970.

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