Codice Civile art. 2137 - Responsabilità dell'imprenditore agricolo.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Responsabilità dell'imprenditore agricolo.

[I]. L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative] (1) concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.

Inquadramento

L'articolo in esame contiene solo un semplice rinvio ad altre norme.

Il suo contenuto normativo sta nella precisazione che agli obblighi stabili dalla legge per l'esercizio dell'agricoltura l'imprenditore è soggetto anche se non è proprietario del fondo (Giuffrida, 557), rileva che la norma non può ritenersi carente di contenuto precettivo, ma ha un indubbio rilievo per la scelta sistematica operata dal legislatore allorquando, di fronte al nuovo concetto di impresa agricola, ritenne che la responsabilità dell'agricoltore nello svolgimento dell'attività produttiva non dovesse riguardare solo il godimento della terra. L'art. 2137 non costituisce tuttavia una semplice specificazione dell'art. 2088, mettendo in evidenza, rispetto a quest'ultima norma, la soggezione dell'imprenditore agricolo “agli obblighi stabili dalla legge”. Ebbene, rispetto all'art. 2137 emergono due ordini di obblighi stabili dalla legge: il primo è quello dell'ordinamento costituzionale (artt. 41 e 44 Cost.); il secondo ordine di obblighi è quello derivante dall'ordinamento comunitario e internazionale (Galloni, 161).

Bibliografia

Carrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557; Giuffrida, Soccida, in Enc. dir., XLII, Milano, 1970.

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