Codice Civile art. 2140 - [Comunioni tacite familiari] (1).[Comunioni tacite familiari] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 205 l. 19 maggio 1975, n. 151. V. ora l'art. 230-bis. InquadramentoL'articolo in esame è stato abrogato dall'art. 205 l. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, in quanto la comunione tacita familiare è ora contemplata dall'art. 230-bis, ultimo comma, cui si rinvia. BibliografiaCarrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557; Giuffrida, Soccida, in Enc. dir., XLII, Milano, 1970. |