Codice Civile art. 2142 - [Famiglia colonica] (1).[Famiglia colonica] (1). [I]. La composizione della famiglia colonica non può essere volontariamente modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, adozione e di riconoscimento di figli (2). La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico. (1) Articolo da ritenersi tacitamente abrogato per effetto dell'art. 7 l. 15 settembre 1964, n. 756 il quale recita: «La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente, anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del codice civile, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo». V. anche art. 48 l. 3 maggio 1982, n. 203. (2) L'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto che « Nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: “figli”». V. anche quanto stabilito, ora, negli artt. 74, 250 ss. e 315. InquadramentoNel rapporto di mezzadria, l'insufficienza della famiglia colonica alle esigenze della conduzione agraria non configura un'inadempienza del mezzadro, giustificativa della risoluzione del contratto, ma bensì una circostanza obiettiva di possibile esclusione del mezzadro medesimo dal diritto di beneficiare della proroga legale, qualora, ai sensi dell'art. 1 l. n. 505/1950, in relazione all'art. 1 l. n. 353/1949, almeno il terzo della forza lavorativa occorrente al fondo non sia fornito dalla famiglia colonica. A tal fine, per famiglia colonica deve intendersi non quella in senso stretto del mezzadro, ma il complesso delle persone legate al mezzadro stesso da vincoli di parentela o di affinità, che risultino associate e contribuiscano con il loro lavoro alla conduzione del fondo, anche senza comunanza di tetto e di mensa (Cass. n. 1063/1976). La famiglia del coltivatore diretto, nell'ampio significato della legge comune e delle disposizioni vincolistiche succedutesi nel tempo, non deve intendersi nel senso ristretto, cioè come quella propria dello stesso coltivatore diretto, di nucleo familiare costituito col matrimonio e comprensivo del capo famiglia, della moglie e dei figli conviventi, ma va intesa, invece, nel senso di quell'aggregato più vasto che, rientrando nel quadro delle piccole imprese agrarie, meglio aderisce alla struttura della famiglia colonica, costituendo soprattutto un organismo economico formato da tutti quei soggetti che, legati da vincoli di parentela o di affinità con il coltivatore e pur non avendo con questo comunanza di tetto e di mensa, risultino tuttavia associati nella conduzione comune del fondo, merce il contributo e la capacita di tutti i consorziati abili ai lavori dei campi (Cass. n. 1063/1976; Cass. n. 4117/1979). L'art. 7 l. n. 756/1964, secondo cui la composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'art. 2142, «purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo», comporta un ampliamento dei poteri riconosciuti al mezzadro, ma — in attuazione dei principi di cui agli artt. 42, comma 2, e 44 Cost. — non consente al medesimo di aumentare o diminuire i componenti della famiglia colonica a sua discrezione, dovendo essere rigorosamente rispettata la condizione della normale conduzione del fondo, da intendersi come giusto equilibrio tra forza lavoro e normale utilizzazione della proprietà fondiaria (tenendosi conto al riguardo anche dei mezzi meccanici e degli attrezzi agricoli di comune utilizzazione e appropriati in relazione alle specifiche colture e all'estensione del terreno), anche allo scopo di evitare che soggetti non necessari alla conduzione del fondo vengano a poter usufruire della trasmissione del rapporto di mezzadria senza il consenso del concedente (art. 48 l. n. 203/1982) e a gravare sul concedente (per la metà) quanto alla contribuzione previdenziale (art. 7 l. n. 223/1990) (Cass. n. 1211/1997). GeneralitàLa mezzadria costituisce un rapporto contrattuale associativo, avente per oggetto la coltivazione di un fondo rustico e l'esercizio di attività connesse al fine di dividere tra le parti contraenti i prodotti e gli utili, concluso tra il concedente e la famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, designato o riconosciuto come tale per atto espresso o tacito di volontà di tutti coloro che ne fanno parte o si riconoscono far parte di essa. I poteri di rappresentanza, per quanto riguarda i singoli membri, attengono solo al rapporto di mezzadria nei confronti del concedente e dei terzi; sono limitati, quindi, alla mera sfera degli interessi patrimoniali, della tutela dei rapporti lavorativi e della direzione e distribuzione delle funzioni, non implicando, invece, alcun illegittimo potere autoritativo sui componenti della famiglia stessa che, pertanto, rimangono liberi, sia nella scelta della propria attività di lavoro, sia nella libertà di movimento, compresa quella di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, nonché di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti di singolo membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa. È stata pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in proposito nei confronti degli artt. 2141, 2142 e 2150 e dell'art. 7 l. n. 756/1964, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, comma 2, 16, comma 1, 24, comma 1, e 29, comma 2, Cost. (Corte cost. n. 149/1973). Anche la convivenza nella casa colonica di persone legate al mezzadro da vincolo familiare, ma non addette alla coltivazione del fondo, può costituire abuso del potere di disposizione della casa colonica e come tale suscettibile di essere valutata ai fini della gravità dell'inadempimento, sulla base del complesso dei fatti (Cass. n. 7112/1986). Prova della composizione della famigliaIl libretto colonico, prescritto soltanto per la mezzadria dallo art. 2142, non costituisce l'unica e necessaria fonte di prova della composizione della famiglia colonica: il giudice di merito può, pertanto, decidere sul punto prescindendo dall'esibizione di detto documento, in base ad altri elementi probatori offerti dalle parti (Cass. n. 3776/1977). L'istituto dell'impresa familiare, introdotto e regolato dallo art. 230-bis in via residuale o suppletiva, trova applicazione nella mezzadria, nell'ambito della normativa previgente alla nuova disciplina di cui alla l. n. 203/1982, con riguardo a quelle situazioni che non sono oggetto di specifiche disposizioni di detta normativa, e, quindi, è operante con riguardo ai rapporti fra i componenti della famiglia colonica, da individuarsi in quei membri del nucleo familiare, che, indipendentemente da enunciazioni formali e da elementi secondari o sussidiari (quali la coabitazione nella casa colonica), prestino effettivamente la loro opera per la normale conduzione del fondo mezzadrile, in modo continuativo e coordinato con la direzione della azienda. Da ciò deriva che il potere di rappresentanza spettante al mezzadro nei confronti del concedente, secondo la previsione dell'art. 2150, va coordinato con il disposto del citato art. 230-bis, nella parte in cui tutela gli altri componenti della famiglia colonica, prescrivendo la deliberazione a maggioranza per gli Atti di gestione straordinaria, di indirizzo produttivo o di cessazione dell'impresa. Pertanto, qualora uno di tali atti (nella specie, rinuncia al regime della proroga legale del rapporto di mezzadria) venga posto in essere dal mezzadro, quale capo della famiglia colonica, senza detta preventiva decisione maggioritaria, si verifica un'ipotesi di vizio della rappresentanza per conflitto d'interessi, la quale implica, in applicazione dell'art. 1394, su impugnazione del rappresentato, l'inefficacia dell'atto stesso ove il conflitto sia conosciuto al terzo (nella specie, del concedente) (Cass. n. 5124/1984). BibliografiaCarrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557. |