Codice Civile art. 2149 - Divieto di subconcessione.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Divieto di subconcessione.

[I]. Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [1594, 1624] (1).

(1) V. d.lg.lt. 5 aprile 1945, n. 156, sul divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

Inquadramento

La disposizione della norma in esame — la cui applicazione è estesa anche alla colonia parziale ai sensi dell'art. 2169 — risulta in parte incompatibile con gli artt. 5, 21, 27, 34, 45 e 48, l. n. 203/1982 che sotto alcuni aspetti limitano e per altri estendono il divieto della subconcessione e cessione.

La cessione del contratto

Quando in un rapporto di colonia parziaria un nuovo colono subentri nella conduzione del fondo d'accordo con il precedente colono ma senza il previo consenso del concedente, che solo successivamente accetti la sostituzione dell'originario conduttore del fondo, si è in presenza di un nuovo rapporto di Colonia, conclusosi per il comportamento concludente del concedente, e non di una cessione del precedente contratto di Colonia, in quanto questa non può configurarsi per la mera adesione del contraente ceduto all'accordo già intervenuto tra cedente e cessionario (Cass. V, n. 954/1978). La cessione di un contratto di mezzadria, in cui immutato il contenuto originario del rapporto il cessionario subentri nella posizione del precedente mezzadro, non comporta violazione dell'art. 3 l. n. 756/1964, che ha vietato — sotto pena di nullità — la stipula di nuovi contratti di mezzadria a far tempo dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non importando la nascita di un nuovo rapporto (Cass. n. 5120/1989).

Bibliografia

Carrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557.

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