Codice Civile art. 2151 - Spese per la coltivazione.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Spese per la coltivazione.

[I]. Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse [2135 2], escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente [le norme corporative] (1), la convenzione o gli usi.

[II]. Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [2154] (2).

(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.

(2) L'articolo è da ritenersi sostituito dall'art. 5 l. 15 settembre 1964, n. 756.

Inquadramento

La norma relativa alla ripartizione del carico delle spese nei rapporti di mezzadria, contenuta nel comma 1 dell'art. 2151 è derogabile dalla convenzione e dagli usi e pertanto il patto con il quale il mezzadro si accolla le spese di coltivazione non è incompatibile con il contratto di mezzadria (Cass. n. 3935/1969).

Costituisce attività che il mezzadro deve compiere a proprie spese la raccolta dei frutti, intesa come operazione diretta al distacco dei frutti dalle piante ed alla loro riunione in un luogo prestabilito (Cass. n. 5582/1979).

Bibliografia

Carrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557.

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