Codice Civile art. 2156 - Vendita dei prodotti.Vendita dei prodotti. [I]. La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato (1). [II]. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese. (1) La vendita è ora disciplinata dall'art. 4 l. 15 settembre 1964, n. 756. InquadramentoIn tema di mezzadria, la disposizione dell'art. 2156, non è stata modificata dalla l. n. 756/1964 e pertanto il solo concedente, previo accordo con il mezzadro e, in Mancanza, sulla base del prezzo di mercato, ha il potere di procedere alla vendita dei frutti del fondo che, in conformità degli Usi, non vengono divisi in natura (in essi compresi la vendita del bestiame) con l'Obbligo di accreditare al mezzadro sul libretto colonico la quota di utile a lui spettante, previo addebito della parte di spese a suo carico (Cass. n. 2485/1972). La disposizione di cui all'art. 6 l. n. 756/1964, in virtù della quale il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa, ha inteso fare riferimento esclusivamente alla collaborazione nel campo della direzione tecnica dell'impresa agraria. Non è perciò, in ogni caso, prevista la partecipazione alla direzione amministrativa, che rimane affidata al concedente. Consegue che il mezzadro non può pretendere l'immediata ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita di un capo di bestiame. Tanto meno, poi, il terzo compratore, che ha contrattato con il concedente, può pretendere di trattenere sul prezzo dovuto al suo diretto contraente la quota spettante al mezzadro (Cass. n. 1867/1972). In caso di conferimento in comune di prodotti (come il latte) a esercizi di trasformazione, conservazione o vendita, l'esercente non è tenuto a corrispondere separatamente al concedente e al mezzadro le relative quote, spettando al concedente incassare l'intero prezzo, con obbligo di accreditarlo nella gestione stalla' e di ripartirlo coi mezzadri, dedotte le spese, a fine annata agraria (Cass. n. 1854/1971). Il solo concedente ha il potere di procedere alla vendita dei frutti del fondo, che non si sogliono dividere in natura, con l'obbligo di accreditare al mezzadro nel libretto colonico la quota di sua spettanza, addebitandogli una parte delle spese (Cass. n. 1005/1970). La vendita dei prodotti indivisi del fondo da parte del mezzadro anche per conto del concedente rientra nel ciclo normale dell'economia dell'impresa ancorché effettuata fuori dell'azienda agricola e deve essere considerata, pertanto, come attività agricola, coperta da garanzia assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Invero, ogni qual volta si abbia un'attività diretta a sopperire alle esigenze dell'impresa agricola, la garanzia assicurativa deve ritenersi operante a norma dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto n. 1889/1918, sia che l'attività venga esercitata nello ambito del fondo sia che venga esercitata altrove, quando concorra lo estremo della diretta assunzione del rischio da parte dell'imprenditore agricolo (Cass. n. 1639/1968). Direzione dell'impresaL'art. 6 l. n. 756/1964, se non ha privato il concedente della direzione dell'impresa, ne ha notevolmente limitato il carattere esclusivo disponendo al comma 1 che 'il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa', in modificazione del comma 2 dell'art. 245, disponendo, nel comma 2, che in caso di disaccordo è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura per cui, di conseguenza, le decisioni del concedente non sono più prevalenti in senso assoluto sul diverso avviso del mezzadro) ed infine stabilendo, al comma 3, che 'nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare col concedente alle relative operazioni'. Non ha precisato la l. n. 765/1964 come deve essere in definitiva risolto l'eventuale disaccordo fra concedente e mezzadro nella direzione dell'impresa in genere e nella compravendita dei prodotti in particolare, e se, salva l'instaurazione di un giudizio per dirimere la controversia, fra le parti prevalga l'una o l'altra decisione, ma è certo che gli eventuali usi sull'attribuzione esclusiva al concedente della direzione dell'impresa sono in contrasto con la norma dell'art. 6 l. n. 765/1964 e, comunque, non sono applicabili perché usi non favorevoli al mezzadro (Cass. n. 2475/1971). Vedi tuttavia Cass. n. 2485/1972, cit. supra, per la quale la disposizione dell'art. 2156 non è stata modificata dalla l. n. 765/1964 e pertanto il solo concedente, previo accordo con il mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato, ha il potere di procedere alla vendita dei frutti del fondo che, in conformità degli usi, non vengono divisi in natura (in essi compresi la vendita del bestiame) con l'obbligo di accreditare al mezzadro sul libretto colonico la quota di utile a lui spettante, previo addebito della parte di spese a suo carico. BibliografiaCarrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557. |