Codice Civile art. 2161 - Libretto colonico.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Libretto colonico.

[I]. Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti [2162].

[II]. Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.

[III]. Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.

[IV]. Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

Inquadramento

In tema di colonia parziaria in tanto il colono può dolersi (nella specie: al fine di resistere alla condizione proposta dal concedente alla sua domanda di conversione in affitto del contratto inter partes) della mancata istituzione del libretto colonico in quanto deduca, e dimostri, che vi era stato un esplicito accordo, tra le parti, al fine di istituire tale libretto (Cass. n. 56/1998). Per escludere l'adeguato apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, onde contrastare l'opposizione di questi alla conversione del contratto di colonia in contratto di affitto (art. 2 e 3 l. n. 29/1990), il colono che contesta la regolare tenuta della contabilità da parte di quegli (art. 4, comma 1, lett. d), stessa legge) perché mancante il libretto colonico, deve dimostrare l'esplicito accordo per la sua istituzione (art. 2169) (Cass. n. 56/1998). In tema di esclusione della conversione del contratto di mezzadria in affitto, la condizione prevista dall'art. 4, lett. d, l. n. 29/1990 (consistente nella regolare tenuta della contabilità da parte del concedente), presuppone l'istituzione del libretto colonico ed è integrabile dalla sua regolare tenuta alla stregua di quanto disposto dall'art. 2161 e delle norme che ne regolano il contenuto (Cass. n. 937/1995). La mancata istituzione del libretto colonico determina soltanto l'impossibilità di fare ricorso ai vantaggi di una prova agevole, economica, e sicura, ma non toglie ai soggetti del rapporto mezzadrile la facoltà di offrire, secondo i principi che regolano l'onere della prova, gli altri mezzi che essi ritengono idonei a dimostrare la fondatezza delle rispettive pretese derivanti dal rapporto mezzadrile (Cass. n. 7914/1991). La violazione dell'obbligo del rendiconto periodico da parte del mezzadro, che, in base agli artt. 2161 e 2162, ad esso è tenuto, al pari del concedente, nel caso di mancata istituzione del libretto colonico, attesa la natura associativa del rapporto — oltre a configurare di per sé un adempimento valutabile ai fini della decadenza del mezzadro dalla proroga legale del contratto (ricollegata dall'art. 4 d.lgs.lgt. n. 157/1945 a qualsivoglia situazione di inadempimento gravemente lesiva della economia dell'intero contratto e/o del fondamento fiduciario del rapporto associativo), la cui prova è a carico del concedente — comporta altresì un'inversione dell'onere della prova a favore di quest'ultimo in ordine alle ulteriori inadempienze relative alla normale e razionale coltivazione del fondo ed alla fedeltà nella esecuzione del contratto, data l'impossibilità per lui, conseguente all'omissione del rendiconto, di avere decisivi elementi di informazione per dimostrare le stesse (Cass. n. 5123/1984).

Bibliografia

Carrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557.

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