Codice Civile art. 2162 - Efficacia probatoria del libretto colonico.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Efficacia probatoria del libretto colonico.

[I]. Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente [2964 ss.].

[II]. Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.

[III]. In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.

[IV]. Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro [2964 ss.].

Inquadramento

In tema di valore probatorio dei libretti colonici, la regolare tenuta del libretto colonico costituisce presupposto necessario ed indefettibile perché si possa attribuire valore probatorio alle registrazioni ivi effettuate e il requisito della regolare tenuta va intesa in relazione a tutto il complesso delle registrazioni che devono coordinarsi tra loro quando si vuole ricercare la prova di un fatto interessante annate diverse. Peraltro la mancanza o la irregolare tenuta del libretto colonico non impedisce ai soggetti del rapporto mezzadrile la facoltà di offrire, secondo i principi che regolano l'onere della prova, la dimostrazione con gli idonei mezzi delle rispettive pretese derivanti da quel rapporto (Cass. n. 83/1964). La mancata istituzione del libretto colonico determina soltanto l'impossibilita di fare ricorso ai vantaggi di una prova agevole, economica e sicura, ma non toglie ai soggetti del rapporto mezzadrile la facoltà di offrire, secondo i principi che regolano l'onere della prova, gli altri mezzi che essi ritengono idonei a dimostrare la fondatezza delle rispettive pretese derivanti dal rapporto mezzadrile (Cass. n. 1406/1962). Qualora il libretto colonico non sia stato tenuto, o sia stato tenuto irregolarmente — attesa la struttura associativa del rapporto e la finalità cui l'istituzione e la tenuta del libretto tendono — l'obbligo di rendere il conto non grava su una sola delle parti, ma tanto il concedente quanto il mezzadro sono tenuti al rendiconto in relazione alle situazioni giuridiche che si intendono accertare, con esclusione del ricorso al giuramento previsto dallo art. 265 c.p.c. (Cass. n. 2366/1977). La violazione dell'obbligo del rendiconto periodico da parte del mezzadro, che, in base agli artt. 2161 e 2162, ad esso è tenuto, al pari del concedente, nel caso di mancata istituzione del libretto colonico, attesa la natura associativa del rapporto — oltre a configurare di per sé un inadempimento valutabile ai fini della decadenza del mezzadro dalla proroga legale del contratto (ricollegata dall'art. 4 d.lgs.lgt. n. 157/1945 a qualsivoglia situazione di inadempimento gravemente lesiva della economia dell'intero contratto e/o del fondamento fiduciario del rapporto associativo), la cui prova è a carico del concedente — comporta altresì un'inversione dell'onere della prova a favore di quest'ultimo in ordine alle ulteriori inadempienze relative alla normale e razionale coltivazione del fondo ed alla fedeltà nella esecuzione del contratto, data l'impossibilità per lui, conseguente all'omissione del rendiconto, di avere decisivi elementi di informazione per dimostrare le stesse (Cass. n. 5123/1984).

Onere di reclamo e impugnazione

A norma dell'art. 2162, comma 1, soltanto il mezzadro e non anche il concedente ha l'onere di proporre reclamo, nel corso dell'annata colonica entro novanta giorni dalla consegna del libretto colonico, contro le annotazioni eseguite dallo stesso concedente su tale libretto. Per contro, ad ambedue le parti del contratto di mezzadria spetta, alla chiusura annuale del conto colonico, la facoltà di impugnare le risultanze del conto medesimo per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazione di partita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro (Cass. n. 1339/1975). Per il principio dell'irretroattività della legge (art. 11 disp. prel.), la norma dell'art. 4, comma 7, l. n. 756/1964, secondo la quale il mezzadro può, non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza, non e applicabile ai rapporti esauriti anteriormente alla sua entrata in vigore, per i quali, a norma dell'art. 2162, comma 1, il mezzadro poteva proporre reclamo avverso le risultanze del libretto colonico entro il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto stesso, fattogli dal concedente (Cass. n. 2461/1974).

Bibliografia

Carrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557.

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