Codice Civile art. 2163 - Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria.Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria. [I]. Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: 1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna (2); 2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna; 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d'uso. (1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo. (2) Sulla consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria v. l. 29 maggio 1956, n. 500. InquadramentoQualora il bestiame sia stato conferito (all'inizio del rapporto) ad opera di entrambe le parti in misura paritaria non trova applicazione l'art. 1 l. n. 500/1956 (ora abrogata d.lgs. n. 212/2010), che concerne la diversa ipotesi in cui le scorte vive siano state conferite dal solo concedente, ma la disciplina dell'art. 2163 c.c. con la conseguenza che per liquidare le consistenze di stalla alla fine del rapporto, il bestiame riconsegnato deve valutarsi alla stregua dei prezzi correnti all'epoca della riconsegna, ed identicamente deve essere rivalutato anche lo stesso bestiame consegnato in origine o durante il rapporto associativo, senza che il mezzadro possa lucrare di quegli utili fittizi derivanti dalla mera differenza tra i prezzi dell'epoca della consegna e quelli dell'epoca della riconsegna, dovuti a svalutazione monetaria (Cass. n. 2025/1984). La carta della mezzadria, tuttora in vigore per effetto dell'art. 43 d.lgs.lgt. n. 369/1944, prevede indifferentemente la consegna delle scorte vive secondo il sistema della qualità, specie, quantità e peso ovvero secondo il sistema del valore ed anche l'art. 2163 ammette che l'assegnazione delle scorte vive al termine della mezzadria avvenga secondo l'uno o l'altro sistema, ma ciò non significa punto che le parti siano libere nella scelta del sistema, poiché la norma contenuta nella carta della mezzadria e valida 'salvo Disposizioni più particolareggiate da formularsi nei patti generali' e, dal canto suo, il codice civile fa salve le diverse Disposizioni delle norme corporative, della convenzione e degli Usi. Il patto generale di mezzadria per la provincia di Perugia del 25 agosto 1934, rimasto in vigore per effetto del d.lgs.lgt. n. 369/1944, è tuttora obbligatorio per tutti i proprietari e per tutti i mezzadri della zona, non ammette altro sistema che quello della stima a valore, quando il bestiame sia stato conferito dal concedente (artt. 22 e 54) (Cass. n. 968/1969). Il debito nascente dalle scorte vive e morte è debito di valore e non di valuta, poiché il possessore delle stesse e tenuto a restituirle in natura ovvero in caso di impossibilità, a versarne subito il controvalore od a farne offerta reale in caso di rifiuto (Cass. n. 2783/1971). Maturazione del credito al plusvalore delle scorte viveIl credito del mezzadro, dipendente dal plusvalore assunto dalle scorte vive, di cui tratta l'art. 1 l. n. 500/1956 (ora abrogata dal d.lgs. n. 212/2010), si concreta, anche se più concedenti si sono succeduti nel godimento del fondo, al momento dello scioglimento del contratto di mezzadria. In conseguenza, se il proprietario concedente abbia trasferito, a titolo di affitto, ad altri, il godimento del fondo su cui si era già costituita la mezzadria, il mezzadro, cessato l'affitto, ma perdurando il rapporto di mezzadria, non può far valere il suo credito ne nei confronti dell'affittuario ne del concedente, né può pretendere l'accertamento del plusvalore eventualmente verificatosi medio tempore, non costituendo tale plusvalore, di per se, un utile giuridicamente apprezzabile, di cui debba tenersi conto periodicamente nei rapporti tra mezzadro e concedente e dal cui disconoscimento, da parte dell'attuale concedente, egli possa risentire pregiudizio (Cass. n. 1350/1967). Il diritto di credito del mezzadro a conseguire il plus valore delle scorte vive esistenti nel fondo matura soltanto al momento della cessazione o scioglimento della mezzadria come effetto di una valutazione differenziale tra valore all'atto del conferimento e valore all'atto della riconsegna, e non può essere fatto valere, perché obiettivamente incerto nella sua esistenza ed entità, nel corso del rapporto sulla base di stime intermedie, e ciò anche nelle ipotesi di trasferimento a qualsiasi titolo del diritto di godimento del fondo (ad esempio, anche nei casi di affitto) (Cass. n. 1176/1971). BibliografiaCarrara, I contratti agrari, Torino, 1954, 825; Cattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978, 331; Giuffrida, Imprenditore agricolo, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 557. |